L 26/11/1992 n.468 - Vigente alla G.U. 12/07/2003 n. 160

 

 

ALIMENTI (ORIGINE ANIMALE)

Legge 26 novembre 1992, n. 468 (in Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 286). - Misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1) (2) (3) (4).

(1) Vedi il d.p.r. 23 dicembre 1993, n. 569 di attuazione.

(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

(3) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

(4) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

[1. A decorrere dal periodo 1º aprile 1993-31 marzo 1994, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si attua secondo le modalità stabilite nella presente legge] (1).

(1) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 2

[1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia (1).

2. Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonché per quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte:

a) una quota A, pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantità di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

b) una quota B, pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nella lettera a), è attribuita una quota B pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A. L'assegnazione non può essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992, salvo che i produttori abbiano cessato l'attività prima del periodo 1990-1991 senza usufruire di alcuna indennità prevista in relazione ai piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento.

4. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 10, la perdita della stessa che confluisce nella riserva nazionale (2).

5. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi allegati al citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresì esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori, associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

6. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai produttori con riserva, in attesa della determinazione delle quote nazionali spettanti all'Italia a decorrere dal periodo 1993-1994 nell'ambito della normativa comunitaria di cui all'articolo 5- quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

7. Le regioni svolgono periodici controlli sull'entità della produzione effettiva di latte dei singoli produttori e, nel caso in cui verifichino che essa è inferiore alla quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima alla produzione effettiva, dandone comunicazione all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4 (1).

8. Ove le quote nazionali risultino inferiori alla somma delle quantità attribuite ai produttori ai sensi dei commi 2 e 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce con proprio decreto i criteri generali per realizzare, nell'arco di un triennio e nel rispetto delle norme comunitarie, l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia, tenendo conto, relativamente alle riduzioni obbligatorie della quota B, dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera.

9. In particolare l'AIMA, sulla base dei criteri generali stabiliti con il decreto di cui al comma 8, è autorizzata ad approntare:

a) programmi di abbandono volontario della produzione, nell'ambito dei quali potranno essere assoggettati a trattamenti differenziati i quantitativi di cui alle quote A e B;

b) riduzioni obbligatorie delle quote assegnate ai produttori, senza erogazione di alcuna indennità in favore dei produttori. La riduzione obbligatoria si applica esclusivamente alla quota B (1)] (3).

(1) L'AIMA è stata soppressa dall'art. 1, d.lg. 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico.

(2) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, d.l. 30 maggio 1994, n. 323, conv. in l. 25 luglio 1994, n. 470.

(3) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 3

[1. Le associazioni di produttori di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, presentano all'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati durante il periodo 1993-1994 (1).

2. Per i periodi successivi al 1993-1994 le domande sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

3. Le domande di cui al presente articolo sono corredate dall'elenco dei produttori associati titolari di quota.

4. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le associazioni che abbiano assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, né può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona. I medesimi termini e modalità si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote (1)] (2).

(1) L'AIMA è stata soppressa dall'art. 1, d.lg. 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico.

(2) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 4

[1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5- quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1º aprile successivo (1).

3. Negli elenchi di cui al comma 2 i produttori aderenti ad associazioni che abbiano chiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 devono essere indicati separatamente, sotto il nome dell'associazione di appartenenza.

4. I bollettini, articolati per province, sono messi a disposizione degli operatori presso ciascun servizio decentrato agricoltura di ogni capoluogo di provincia.

5. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono dei bollettini per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare] (2).

(1) L'AIMA è stata soppressa dall'art. 1, d.lg. 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico.

(2) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 5

[1. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonché all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 15 (1).

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonché all'AIMA (1).

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4.

5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno.

6. Entro il termine di cui al comma 5 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 5.

7. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 6, devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime nonché all'AIMA (1).

8. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 6, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso legale.

9. Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

10. I produttori non associati e le associazioni provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

11. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5% della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori (1) (2).

12-bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresì una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonché alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro l'ultimo giorno del mese successivo (1) (3).

13. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionale relativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare, attua l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48] (4).

(1) L'AIMA è stata soppressa dall'art. 1, d.lg. 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, d.l. 23 ottobre 1996, n. 552, conv. in l. 20 dicembre 1996, n. 642.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 23 ottobre 1996, n. 552, conv. in l. 20 dicembre 1996, n. 642.

(4) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 6

[1. Gli acquirenti che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'articolo 5 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento del prelievo dovuto gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, che dovrà essere effettuato con le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle associazioni ed ai produttori non associati, per le vendite dirette.

3. Le somme previste dal presente articolo sono devolute allo Stato] (1).

(1) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 7

[1. Qualora i soggetti indicati nell'articolo 6 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui all'articolo 6.

2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

3. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2 la somma di cui all'articolo 6 è pari al prelievo dovuto] (1).

(1) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 8

[1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonché dei funzionari dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonché a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale] (1).

(1) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 9

[1. Nel periodo intercorrente fra il 1º gennaio ed il 31 marzo 1993 gli acquirenti di latte bovino applicano una trattenuta di lire 54.305,5 per 100 chilogrammi per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non compresi nelle quote A e B di cui all'articolo 2, consegnati dai produttori a decorrere dal 1º gennaio 1993.

2. A tal fine gli acquirenti devono computare per ciascun produttore le quantità di prodotto consegnate a decorrere dal 1º gennaio 1993.

3. Le somme trattenute devono essere immediatamente versate in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

4. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono controlli a campione presso gli acquirenti per verificare il rispetto del presente articolo.

6. In caso di accertata violazione dell'obbligo di trattenuta e di versamento previsto dai commi 1 e 3, si applica il disposto dell'articolo 7] (1).

(1) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 10

[1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2. Il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone).

2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome (1).

3. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire limiti inferiori, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'AIMA (2).

5. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non si applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le cui aziende siano ubicate nelle zone montane.

6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica (2) (3).

7. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato a produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2, 5, 6 e 10.

8. Il diritto di prelazione di cui al comma 7 del presente articolo è altresì attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione con le modalità e i termini previsti dal medesimo comma 7.

9. Il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione a prezzo inferiore a quello comunicato è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o dell'associazione.

10. (Omissis) (4).

11. (Omissis) (4).

12. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato all'AIMA, la quale, verificata la regolarità degli atti, apporta le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'articolo 4 (2).

13. Per i produttori appartenenti ad una associazione che abbia chiesto la gestione unitaria della quota, le cessioni della quota separatamente dall'azienda possono avvenire, sempre con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 5, 6 e 10, e limitatamente ai periodi 1993-1994 e 1994-1995, esclusivamente a favore dei produttori appartenenti alla medesima associazione.

14. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni] (5).

(1) Comma aggiunto dall'art. 4, d.l. 23 ottobre 1996, n. 552, conv. in l. 20 dicembre 1996, n. 642.

(2) L'AIMA è stata soppressa dall'art. 1, d.lg. 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico.

(3) Comma così sostituito dal comma 173 dell'art. 2, l. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 4, d.l. 23 ottobre 1996, n. 552, conv. in l. 20 dicembre 1996, n. 642. La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1998, n. 398, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 173, dell'art. 2, l. 662/1996 cit., nella parte in cui nel sostituire il presente comma, differisce i termini ivi previsti senza la previa acquisizione del parere delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Comma abrogato dal comma 54 dell'art. 1, comma 54, d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, conv. in l. 28 marzo 1997, n. 81, a decorrere dal periodo 1997-1998.

(5) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 11

[1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 3, 4, 8 e 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 6 e 7, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano] (1).

(1) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 12

[1. Il progressivo adattamento del mercato agricolo interno all'assetto economico comunitario, anche mediante la differita attuazione della normativa comunitaria, costituisce atto di indirizzo di politica economica in agricoltura al fine di tutelare l'utilità sociale, la sicurezza e la libertà dei traffici, la dignità dei lavoratori e di assicurare la tutela dell'ordine pubblico economico.

2. Le procedure intese ad assicurare il rispetto, da parte delle unioni e delle associazioni di produttori titolari di quota, nonché da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli obblighi previsti dall'articolo 4, quinto comma, e dall'articolo 5, ottavo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, per i periodi 1991-1992 e 1992-1993, sono sospese] (1).

(1) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 13

[1. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. L'articolo 1, comma 5, della legge 10 luglio 1991, n. 201, cessa di avere applicazione a partire dalle consegne di latte effettuate dal 1º gennaio 1993.

3. (Omissis) (1).

4. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere disposte, con il regolamento di cui all'articolo 14 della presente legge, norme intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote relativamente alle tipologie delle imprese e alla loro ubicazione] (2).

(1) Abroga il comma 3 dell'art. 6-bis, d.l. 21 dicembre 1990, n. 391, conv. in l. 18 febbraio 1991, n. 48, ed il comma 7 dell'art. 1, l. 10 luglio 1991, n. 201.

(2) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 14

[1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme di esecuzione della presente legge] (1).

(1) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.