SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
2 dicembre 2014 (*)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e
FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Latticini – Entrate
con destinazione specifica – Controlli essenziali – Tardività –
Rettifica finanziaria forfettaria – Fondamento giuridico – Articolo
53 del regolamento (CE) n. 1605/2002 – Reiterazione»
Nella causa T‑661/11,
Repubblica italiana, rappresentata da
G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Aiello e
P. Grasso, avvocati dello Stato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da
P. Rossi e D. Nardi, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della
decisione di esecuzione 2011/689/CE della Commissione, del 14 ottobre 2011, che
esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli
Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU
L 270, pag. 33), nella parte in cui impone alla Repubblica italiana
una rettifica finanziaria forfettaria di EUR 70 912 382 a causa
di irregolarità nei controlli afferenti al regime delle quote latte,
riscontrate nelle regioni italiane Abruzzi, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna,
Calabria, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, durante le campagne 2004/2005,
2005/2006 e 2006/2007,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente,
S. Gervasoni e L. Madise (relatore), giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 1° aprile 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo generale
A – Disposizioni rilevanti del
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea
1 L’articolo
53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno
2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), in vigore,
conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, secondo comma, del regolamento
(CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante
modifica del regolamento n. 1605/2002 (GU L 390, pag. 1), fino
al 1° maggio 2007, così dispone:
«1. La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi
seguenti:
a) in modo
centralizzato;
b) con una
gestione concorrente o decentrata;
c) in gestione
congiunta con organizzazioni internazionali.
(…)
3. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante
gestione concorrente, le funzioni d’esecuzione del bilancio sono delegate agli
Stati membri secondo le disposizioni dei titoli I e II della seconda parte.
(…)
5. Nei casi di gestione concorrente o decentrata, per
assicurarsi che l’impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la
Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di
rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale
nell’esecuzione del bilancio conformemente all’articolo 274 del trattato CE e
all’articolo 179 del trattato Euratom.
6. Nell’ambito dell’esecuzione del bilancio secondo le
modalità di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri e i paesi terzi verificano
regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio comunitario siano state
eseguite correttamente.
Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità
e le frodi e, se necessario, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi
indebitamente versati.
(…)».
2 L’articolo
53 del regolamento n. 1605/2002, come modificato dal regolamento
n. 1995/2006, applicabile, conformemente alle disposizioni dell’articolo
2, secondo comma, di tale ultimo regolamento, a partire dal 1° maggio
2007, così dispone:
«La Commissione esegue il bilancio in conformità delle
disposizioni degli articoli da 53 bis a 53 quinquies secondo i metodi
seguenti:
a) in modo
centralizzato;
b) con una
gestione concorrente o decentrata; o
c) in gestione
congiunta con organizzazioni internazionali».
3 Ai
sensi dell’articolo 53 ter del regolamento n. 1605/2002, quale inserito
dal regolamento n. 1995/2006:
«1. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante
gestione concorrente, le funzioni d’esecuzione del bilancio sono delegate agli
Stati membri. Questo metodo si applica, in particolare, alle azioni di cui ai
titoli I e II della parte seconda.
2. Fatte salve disposizioni complementari previste dalla
normativa settoriale pertinente e per assicurare, nella gestione concorrente,
che i fondi siano utilizzati secondo le regole ed i principi previsti, gli
Stati membri prendono tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e
amministrativi o di altro tipo necessari per tutelare gli interessi finanziari
delle Comunità. A tal fine essi devono in particolare:
a) accertarsi che
le azioni finanziate dal bilancio siano realmente effettuate e assicurare che
esse siano attuate correttamente;
b) prevenire
le irregolarità (…) e le frodi e intervenire se esse si verificano;
c) recuperare
i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati oppure perduti
come conseguenza d’irregolarità o errori;
d) garantire,
attraverso la normativa settoriale pertinente e in conformità dell’articolo 30,
paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di
fondi provenienti dal bilancio.
A tale scopo, gli Stati membri procedono ad accertamenti
e predispongono un (…) sistema di controllo interno efficace ed efficiente, in
conformità delle disposizioni di cui all’articolo 28 bis. Se necessario ed
appropriato, essi avviano azioni legali.
3. Gli Stati membri presentano una sintesi annuale,
realizzata al livello nazionale opportuno, delle revisioni contabili e delle
dichiarazioni disponibili.
4. Per assicurarsi che l’impiego dei fondi sia conforme
alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione
dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di
assumere la responsabilità finale nell’esecuzione del bilancio».
B – Regolamentazione generale del
finanziamento della politica agricola comune
4 Il
regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al
finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), ha
stabilito i principi generali del finanziamento della politica agricola comune
(in prosieguo: la «PAC»). Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal
regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo
al finanziamento della [PAC] (GU L 160, pag. 103), che disciplina le
spese effettuate dagli Stati membri, tra il 1° gennaio 2000 e il 15
ottobre 2006, nell’ambito del finanziamento della PAC.
5 Com’è
precisato segnatamente al considerando 5 del regolamento n. 1258/1999, «la
responsabilità di controllare le spese del [FEAOG], sezione [“Garanzia”],
spetta innanzi tutto agli Stati membri (…); (…) la Commissione, responsabile
dell’esecuzione del bilancio comunitario, deve verificare le condizioni nelle
quali sono avvenuti i pagamenti e i controlli». A termini del considerando 11
del medesimo regolamento, «devono essere adottate misure per prevenire e
perseguire ogni irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di tali
irregolarità o negligenze [e] occorre determinare la responsabilità per le
conseguenze finanziarie di tali irregolarità o negligenze».
6 Ai
sensi delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e
dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1258/1999, che
corrispondono a quelle, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera
b), e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 729/70, il Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia»,
finanzia, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, gli
interventi destinati a regolarizzare tali mercati intrapresi secondo le norme
del diritto dell’Unione.
7 L’articolo
6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1258/1999, le cui
disposizioni corrispondono, in sostanza, a quelle dell’articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento n. 729/70, così dispone:
«Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla
Commissione le seguenti informazioni, riguardanti gli organismi pagatori
riconosciuti e gli organismi di coordinamento ed inerenti alle operazioni
finanziate dalla sezione [“Garanzia”] del Fondo:
(…)
b) conti
annui, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione, e
certificazione della completezza, dell’esattezza e della veridicità dei conti
trasmessi».
8 L’articolo
7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, le cui disposizioni
corrispondono, in sostanza, a quelle dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c),
del regolamento n. 729/70, è così formulato:
«La Commissione decide in merito alle spese non ammesse
al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che
alcune spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie.
Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del
finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte
dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte,
in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la
soluzione da individuare.
In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che
sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel
termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione
alla Commissione, che la esamina prima di una decisione di rifiuto del
finanziamento.
La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo
conto, in particolare, della gravità dell’inosservanza constatata. La
Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell’inosservanza
nonché del danno finanziario causato alla Comunità.
Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:
a) le spese
di cui all’articolo 2 eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono
la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro
interessato, dei risultati delle verifiche;
(…)».
9 L’articolo
8, paragrafo 1, del regolamento n. 1258/1999 così recita:
«Gli Stati membri adottano, in conformità delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure
necessarie per:
a) accertare
se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,
b) prevenire e
perseguire le irregolarità,
c) recuperare
le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
(…)».
10 Il
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo
al finanziamento della [PAC] (GU L 209, pag. 1), abroga il
regolamento n. 1258/1999 ed è applicabile dal 1° gennaio 2007
(articolo 49 del regolamento n. 1290/2005). Esso prevede, tuttavia, da un
lato, che il regolamento n. 1258/1999 resti in applicazione fino al 15
ottobre 2006 per le spese sostenute dagli Stati membri (articolo 47 del
regolamento n. 1290/2005) e, dall’altro, che l’articolo 31, in
particolare, relativo alla verifica di conformità, sia applicabile dal 16
ottobre 2006 per le spese sostenute a partire da tale ultima data (articolo 49
del regolamento n. 1290/2005).
11 Com’è
precisato al considerando 2 del regolamento n. 1290/2005, «[i]l bilancio
comunitario dovrebbe finanziare le spese della [PAC], comprese le spese [del
FEAGA], (…) in modo centralizzato oppure nell’ambito di una gestione
concorrente tra Stati membri e Comunità, a norma dell’articolo 53 del
regolamento [n. 1605/2002]».
12 L’articolo
2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1290/2005 enuncia la
costituzione del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) con effetto al
1° gennaio 2007, conformemente all’articolo 49 dello stesso regolamento.
13 Ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento
n. 1290/2005, le cui disposizioni corrispondono, in sostanza, a quelle
dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1258/1999:
«Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali,
gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni
e i documenti seguenti:
(…)
c) per le
azioni relative ad operazioni finanziate dal FEAGA (...):
(…)
iii) i conti
annuali degli organismi pagatori riconosciuti, completati da una dichiarazione
di affidabilità firmata dal responsabile dell’organismo pagatore riconosciuto,
corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e della
relazione di certificazione elaborata dall’organismo di certificazione di cui
all’articolo 7».
14 L’articolo
31 del regolamento n. 1290/2005, rubricato «Verifica di conformità»,
contiene, in sostanza, le medesime disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 4,
del regolamento n. 1258/1999.
15 L’articolo
6 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995,
che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento n. 729/70 per
quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione
«[G]aranzia» (GU L 158, pag. 6), come modificato segnatamente dal
regolamento (CE) n. 2245/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999 (GU
L 273, pag. 5), dispone quanto segue:
«I documenti giustificativi relativi alle spese
finanziate e agli importi da recuperare dal [FEAOG], sezione “[G]aranzia”, sono
tenuti a disposizione della Commissione quanto meno sino alla fine del terzo
anno successivo a quello in cui la Commissione liquida le spese per il relativo
esercizio finanziario, e qualora la decisione sulla liquidazione dei conti
formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia delle Comunità
europee sino alla fine dell’anno successivo all’emissione della sentenza».
16 L’articolo
8 del regolamento n. 1663/95, nella versione modificata dal regolamento
n. 2245/1999, così recita:
«1. Qualora ritenga, a seguito di un’indagine, che le
spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione
comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze e indica i provvedimenti
da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme stesse.
La comunicazione fa riferimento al presente regolamento.
Lo Stato membro risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente
modificare la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare
una proroga del termine per la risposta.
Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i
servizi della Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le
parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, nonché
sulla valutazione della gravità dell’infrazione e del danno finanziario
arrecato alla Comunità europea. In esito a tale discussione e dopo un’eventuale
data fissata dalla Commissione, di concerto con lo Stato membro, dopo la
discussione bilaterale per la comunicazione d’informazioni supplementari o,
qualora lo Stato membro non accetti la convocazione nel termine fissato dalla
Commissione, dopo la scadenza di tale termine, quest’ultima comunica
ufficialmente le sue conclusioni allo Stato membro facendo riferimento alla
decisione 94/442/CE della Commissione. Fatte salve le disposizioni del quarto
comma del presente paragrafo, tale comunicazione valuta le spese di cui sarà
proposta l’esclusione in virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento [n. 729/70].
Lo Stato membro informa la Commissione quanto prima
possibile dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle norme
comunitarie e della data effettiva della loro attuazione. La Commissione
adotta, se del caso, una o più decisioni in applicazione dell’articolo 5,
paragrafo 2, lettera c), del regolamento [n. 729/70] per escludere fino alla
data effettiva di attuazione dei provvedimenti le spese per le quali non sono
state rispettate le norme comunitarie.
2. Le decisioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2,
lettera c) del regolamento [n. 729/70] sono adottate in seguito all’esame delle
relazioni predisposte dall’organo di conciliazione a norma della decisione
94/442/CE.
(...)».
17 Il
punto 11 dell’allegato unico al regolamento n. 1663/95, intitolato «Linee
direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori», è
così formulato:
«Tutti i paragrafi summenzionati si applicano, mutatis
mutandis, alle “spese negative” (prelievi, cauzioni incamerate, pagamenti
rimborsati, ecc.) che l’organismo pagatore è tenuto a recuperare per conto
della sezione “[G]aranzia” del FEAOG. In particolare l’organismo deve istituire
un sistema per individuare tutti gli importi dovuti al [FEAOG] e per registrare
in un registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi (…)».
18 Il
regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006,
recante modalità di applicazione del regolamento [n. 1290/2005] per quanto
riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la
liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90), si
applica essenzialmente a decorrere dal 16 ottobre 2006 e il suo articolo 11,
paragrafi da 1 a 3, prevede, in sostanza, un procedimento analogo a quello
stabilito dall’articolo 8 del regolamento n. 1663/95.
19 L’articolo
11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 885/2006 è così
formulato:
«La Commissione, dopo aver esaminato le eventuali
relazioni redatte dall’organo di conciliazione a norma del capo 3 del presente
regolamento, adotta, se necessario, una o più decisioni ai sensi dell’articolo
31 del regolamento [n. 1290/2005] per escludere dal finanziamento comunitario
la spesa interessata dall’inosservanza delle norme comunitarie, fino a quando
lo Stato membro abbia effettivamente attuato i provvedimenti correttivi».
20 L’articolo
11, paragrafo 5, del regolamento n. 885/2006 precisa:
«Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alle
entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 34 del regolamento
[n. 1290/2005]».
C – Regolamentazione del settore del
latte e dei latticini
21 Il
settore del latte e dei latticini è oggetto di un’organizzazione comune del
mercato compresa nella PAC. Nel 1984, per gestire l’aumento dell’offerta
di latte sul mercato e ristabilirne l’equilibrio, il legislatore dell’Unione ha
istituito inter alia un regime di prelievo supplementare (in prosieguo: il
«prelievo supplementare» o il «prelievo»). Il regolamento (CE)
n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un
prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270,
pag. 123), disciplina, dal 1° aprile 2004 e per undici periodi
consecutivi di dodici mesi, il prelievo supplementare a carico dei produttori
di latte e di altri prodotti lattiero-caseari. Conformemente alle disposizioni
dell’articolo 25 del regolamento n. 1788/2003, il regolamento (CEE)
n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU
L 405, pag. 1), come modificato, non è più in vigore dal
1° aprile 2004.
22 L’articolo
3, paragrafo 1, del regolamento n. 1788/2003 così recita:
«Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del
prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale
di cui all’allegato I, stabilito a livello nazionale e separatamente per le
consegne e le vendite dirette e lo versano, entro il limite del 99% dell’importo
dovuto, al [FEAOG] anteriormente al 1° ottobre successivo al periodo di
dodici mesi in questione».
23 Conformemente
all’articolo 4 del regolamento n. 1788/2003:
«Il prelievo è interamente ripartito, ai sensi degli
articoli 10 e 12, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento
dei quantitativi di riferimento nazionali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 12,
paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del
contributo al prelievo dovuto, calcolato ai sensi del capo 3, soltanto per il
superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili».
24 L’articolo
22 del regolamento n. 1788/2003 precisa:
«Il prelievo è considerato parte degli interventi intesi
a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese
del settore lattiero-caseario».
25 Il
regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante
modalità d’applicazione del regolamento [n. 1788/2003] (GU L 94,
pag. 22), è applicabile dal 1° aprile 2004. Conformemente alle
disposizioni dell’articolo 28 di detto regolamento, il regolamento (CE)
n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità
d’applicazione del regolamento n. 3950/92 (GU L 187, pag. 19), è
abrogato a specifiche condizioni.
26 La
sezione 1 del capo IV del regolamento n. 595/2004 fissa le regole relative
ai controlli da parte degli Stati membri e agli obblighi di acquirenti e
produttori. Al riguardo, l’articolo 19 di detto regolamento, rubricato «Piano
di controllo», così dispone:
1. Gli Stati membri elaborano un piano di controllo
generale per ciascun periodo di dodici mesi in base a un’analisi del rischio.
Tale piano di controllo comprende almeno:
(…)
c) i controlli in
loco da eseguire riguardo al periodo di dodici mesi;
(…)
2. I controlli sono svolti in parte nel corso del
periodo di dodici mesi in questione, in parte dopo la scadenza del periodo di
dodici mesi sulla scorta delle dichiarazioni annuali.
3. I controlli sono considerati ultimati allorché è
disponibile una relazione di ispezione ad essi relativa.
Le relazioni di ispezione sono completate entro diciotto
mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione.
(…)».
27 L’articolo
22 del regolamento n. 595/2004, rubricato «Intensità dei controlli»,
stabilisce quanto segue:
«1. I controlli di cui all’articolo 21, paragrafo 1,
interessano almeno:
a) l’1% dei
produttori per il periodo di dodici mesi 2004/2005, il 2% dei produttori per i
successivi periodi di dodici mesi;
b) il 40% del
quantitativo di latte dichiarato prima della rettifica per il periodo in
questione;
c) un campione
rappresentativo dei trasporti di latte tra produttori e acquirenti selezionati.
I controlli sui trasporti di cui alla lettera c) sono
eseguiti in particolare al momento dello scarico presso le latterie.
2. I controlli di cui all’articolo 21, paragrafo 2,
interessano almeno il 5% dei produttori.
3. Nel corso di un periodo di 5 anni, ogni acquirente
deve essere stato oggetto di almeno un controllo».
28 L’articolo
24 del regolamento n. 595/2004 impone agli acquirenti e ai produttori di
mettere a disposizione determinati documenti per almeno tre anni a decorrere
dalla fine [dell’anno] di elaborazione.
D – Linee guida della Commissione
29 Gli
orientamenti per l’applicazione delle rettifiche finanziarie forfettarie sono
stati definiti nel documento VI/5330/97 della Commissione, del 23 dicembre
1997, dal titolo «Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie
nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti
della sezione garanzia del FEAOG» (in prosieguo: il «documento VI/5330/97»).
Stante quanto indicato sotto il titolo «Linee-guida per l’applicazione delle
rettifiche forfettarie» dell’allegato II al documento VI/5330/97, la
Commissione europea può applicare rettifiche finanziarie forfettarie quando gli
elementi emersi dall’indagine non consentono di valutare il danno estrapolando
i danni finanziari subiti dalla Comunità mediante metodi statistici o facendo
riferimento ad altri dati verificabili. Nel medesimo titolo è precisato quanto
segue:
«All’atto di decidere se siano da apportare delle
rettifiche finanziarie e, in caso affermativo, di determinarne la percentuale,
si dovrà soprattutto valutare in che misura l’insufficienza dei controlli abbia
rischiato di causare perdite per le casse comunitarie. Bisognerà, tra gli
altri, tenere conto dei seguenti fattori specifici:
1. l’insufficienza
riguarda l’efficacia globale del sistema di controllo, l’efficacia di un
elemento specifico del sistema, o l’attuazione pratica di uno o più controlli
nell’ambito del sistema?
2. l’entità
dell’insufficienza nell’ambito della totalità dei controlli amministrativi,
fisici e di altro tipo previsti;
3. la vulnerabilità
delle misure nei confronti delle frodi, con particolare attenzione
all’incentivo economico.
Alla luce di tali principi si possono distinguere due
categorie di controlli:
i controlli essenziali, ossia le verifiche
amministrative e materiali di elementi sostanziali, in particolare l’esistenza
dell’oggetto della domanda di pagamento, il quantitativo e condizioni
qualitative compreso il rispetto dei termini, le condizioni di raccolta, il
periodo di magazzinaggio, ecc. Tali controlli vengono eseguiti in loco e
mediante controlli incrociati rispetto a dati indipendenti quali i registri
fondiari;
i controlli complementari, ossia le operazioni
amministrative necessarie per trattare correttamente le domande quali ad
esempio la verifica del rispetto dei termini per la presentazione,
l’individuazione di domande doppie, l’analisi dei rischi, l’applicazione di
sanzioni e l’adeguata vigilanza sulle procedure».
30 Sempre
sotto il titolo «Linee-guida per l’applicazione delle rettifiche forfettarie»
dell’allegato II al documento VI/5330/97 sono previste le seguenti differenti
aliquote di rettifica finanziaria forfettaria:
«Qualora uno o più controlli essenziali non vengano
applicati o siano applicati in modo tanto carente o sporadico da risultare
affatto inefficaci ai fini della decisione sull’ammissibilità della domanda o
della prevenzione delle irregolarità, si giustifica una rettifica del 10% in
quanto si può ragionevolmente concludere che si configura un rischio elevato di
grave danno finanziario per il [FEAOG].
Qualora vengano applicati tutti i controlli essenziali,
ma non secondo il numero, la frequenza o l’intensità imposti dalla normativa,
si giustifica una rettifica del 5% in quanto si può ragionevolmente concludere
che non vengono fornite garanzie sufficienti circa la regolarità delle domande
e che si configura un rischio significativo di danno per il [FEAOG].
Qualora uno Stato membro abbia effettuato adeguatamente
i controlli essenziali, ma abbia completamente tralasciato uno o più controlli
complementari, si giustifica una rettifica del 2% dati il minore rischio di
danno finanziario per il Fondo e la minore gravità della violazione.
(…)».
31 Infine,
a termini del documento VI/5330/97, «[q]uando vi sia motivo di ritenere che la
carenza sia limitata alla mancata applicazione del sistema di controllo
adottato dallo Stato membro in un determinato distretto o in una determinata
regione, la rettifica dev’essere applicata alle spese operate da tale distretto
o da tale regione».
32 Le
condizioni in cui la Commissione intende applicare il principio contenuto nel
documento VI/5330/97, in base al quale il mancato perfezionamento dei controlli
da parte dello Stato membro diventa carenza più grave qualora gli siano già
stati notificati dalla Commissione gli adeguamenti da essa ritenuti
indispensabili, sono precisate nel documento AGRI/60637/2006, intitolato
«Comunicazione della Commissione sul trattamento da parte della Commissione,
nell’ambito della liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG, dei
casi di insufficienza persistente nei sistemi di controllo» (in prosieguo: il
«documento AGRI/60637/2006»). Emerge dal paragrafo 1, secondo comma, del
documento AGRI/60637/2006 che le modalità che esso prevede si basano sul
principio, di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento
n. 1258/1999, secondo il quale la Commissione tiene conto della natura e
della gravità dell’infrazione, oltre che del danno finanziario causato all’Unione.
33 Il
paragrafo 2 del documento AGRI/60637/2006 così recita:
«Se
– l’assenza o
l’insufficienza di un sistema di controllo o di un elemento di tale sistema ha
costituito oggetto di una o più decisioni di rettifiche finanziarie nell’ambito
della liquidazione dei conti della sezione [“Garanzia”] del FEAOG,
e
– gli stessi punti
deboli persistono in un periodo posteriore a quello già rettificato,
la Commissione ritiene normalmente giustificata (…)
l’applicazione di una maggiorazione dell’aliquota di rettifica forfetaria
applicata in precedenza, a causa del maggior rischio di danni finanziari per il
FEAOG».
34 Ai
sensi del paragrafo 3 del documento AGRI/60637/2006:
«La maggiorazione sarà stabilita in base al rischio di
perdite finanziarie.
Essa non verrà applicata automaticamente, ma tenendo nel
debito conto la gravità della carenza e gli eventuali fattori di limitazione
del rischio.
Per garantire il carattere forfettario delle rettifiche,
previsto nel documento VI/5330/97 qualora non sia possibile determinare
l’entità reale dei pagamenti irregolari, e quindi non si possa quantificare il
danno finanziario a carico della Comunità, le percentuali seguenti devono
servire come linee orientative:
– nel caso di una
precedente rettifica del 2%, un’aliquota almeno del 3% sul nuovo periodo in
questione, aliquota che può raggiungere il 5% quando si può logicamente
concludere che la persistenza di carenze nei controlli secondari rende meno
efficaci i controlli chiave;
– nel caso di una
precedente rettifica del 5%, un’aliquota del 10% sul nuovo periodo in
questione;
(…)».
Fatti
35 Dal
18 al 22 settembre 2006 e dal 3 al 7 marzo 2008, la Commissione procedeva a due
ispezioni in Italia, designate rispettivamente con i codici LA/2006/08/IT e
LA/2008/001/IT, concernenti le campagne 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e
2006/2007 in diverse regioni italiane.
36 Dal
verbale della riunione bilaterale del 15 gennaio 2009 risulta che la
Commissione contestava, in particolare, alla Repubblica italiana di non aver
proceduto ai controlli sugli acquirenti entro i termini previsti dalla
legislazione dell’Unione. A tal riguardo, essa ricordava che un controllo
poteva essere considerato ultimato solo quando fosse stata disponibile la
relazione d’ispezione.
37 Il
24 marzo 2010, la Commissione inviava alla Repubblica italiana una
comunicazione formale, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma,
e all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 885/2006, designata con
il codice DG AGRI ARES(2010)155172. In tale comunicazione formale la
Commissione ribadiva la propria posizione secondo cui, nelle campagne
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, il regime delle quote latte in Italia
non era stato attuato a norma e proponeva una rettifica finanziaria complessiva
di EUR 85 625 455. Dalla medesima comunicazione consta che, per
calcolare la rettifica finanziaria a titolo delle irregolarità riscontrate, la
Commissione aveva proceduto lungo le tre seguenti tappe:
– prima
tappa: non disponendo di dati attendibili circa i quantitativi di latte
prodotto nelle regioni interessate dalle irregolarità constatate, essa aveva
corretto il rischio di sottodichiarazione degli stessi applicando ai
quantitativi di latte dichiarati le aliquote di rettifica finanziaria
forfettaria prestabilite, maggiorate, conformemente alle disposizioni del
documento AGRI/60637/20, in presenza di reiterazione in alcune di tali regioni.
Essa determinava così una serie di importi di rettifica dei quantitativi
dichiarati, mirando ad ovviare all’assenza di dati attendibili circa i
quantitativi di latte prodotti in dette regioni;
– seconda
tappa: essa sommava ai quantitativi di latte complessivamente dichiarati in
Italia l’importo delle rettifiche determinate nella prima tappa. Il totale così
ottenuto rifletteva il quantitativo di latte che poteva essere stato
effettivamente prodotto a livello nazionale, e la Commissione poi verificava se
esso superasse la quota nazionale assegnata alla Repubblica italiana per ogni
singola campagna in questione;
– terza
tappa: una volta constatato il superamento della quota nazionale consentita per
una determinata campagna, essa calcolava il coefficiente del prelievo supplementare,
previsto dalla normativa vigente, sull’importo delle rettifiche determinate
nella prima tappa, nelle regioni interessate dalle irregolarità riscontrate.
38 L’8
settembre 2010 aveva luogo una riunione dell’organo di conciliazione, il quale
emetteva la sua relazione finale l’11 ottobre 2010 (in prosieguo: la «relazione
finale»). Nelle conclusioni di tale relazione, attinenti soltanto alla parte di
rettifica relativa alla regione Lazio, l’organo di conciliazione invitava i
servizi della Commissione a riesaminare la loro proposta di rettifica
finanziaria alla luce delle osservazioni formulate ai punti 6.3 e 6.4 della
medesima relazione. Nel primo di tali punti, esso contestava alla Commissione
di non aver giustificato la scelta di portare la rettifica al 5%. Nel secondo
punto, invece, l’organo di conciliazione dichiarava che la proposta di
rettifica del 10% per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 rischiava di non essere
conforme agli orientamenti esposti nel documento AGRI/60637/2006 e che, in caso
di conferma di tale proposta, occorreva completarne la motivazione.
39 Con
lettera del 21 dicembre 2010, recante il codice ARES n. 979992, la
Commissione comunicava alla Repubblica italiana la sua posizione ultima in
seguito alla relazione finale. Tale posizione veniva sostituita da una
ulteriore, comunicata con lettera del 24 maggio 2011, recante il codice ARES
n. 560020, nella quale la Commissione ribadiva la posizione palesata nella
lettera del 24 marzo 2010, riducendo tuttavia l’importo totale della sua
proposta iniziale di rettifica finanziaria. Detta riduzione derivava dalla
soppressione della rettifica concernente la campagna 2003/2004, poiché
quest’ultima rettifica era anteriore al limite di 24 mesi previsto,
dall’articolo 7 del regolamento n. 1258/1999, per l’applicazione delle
rettifiche finanziarie.
40 Nella
relazione di sintesi della Direzione generale «Agricoltura e sviluppo rurale»
del 24 giugno 2011, concernente i risultati delle ispezioni della Commissione
nel contesto della procedura di verifica di conformità, ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999 e dell’articolo 31 del
regolamento n. 1290/2005 (in prosieguo: la «relazione di sintesi»), la
Commissione riassumeva, nel capitolo 5.1, i motivi della rettifica finanziaria
applicata alla Repubblica italiana nel settore dei latticini.
41 In
primo luogo, la Commissione ribadiva le conclusioni formulate a seguito delle
due ispezioni menzionate nel precedente punto 35, vale a dire che i controlli
erano stati realizzati dalle autorità italiane tardivamente, irregolarità che
comportava un rischio finanziario per il FEAOG, sezione «Garanzia», o per il
FEAGA. In secondo luogo, precisava che, siccome il prelievo supplementare
applicabile al caso di specie costituiva un’entrata con destinazione specifica,
le irregolarità constatate, vertenti su carenze di controlli, avevano implicato
un minor gettito per detti Fondi. Pertanto, al fine di calcolare l’importo
della rettifica finanziaria da applicare, non essendo in grado di determinare
oggettivamente l’ammontare delle perdite finanziarie subite dal FEAOG, sezione
«Garanzia», o dal FEAGA, per mancanza di dati attendibili circa i quantitativi
di latte prodotto, la Commissione applicava aliquote di rettifica finanziaria forfettaria,
sulla base del documento VI/5330/97. In terzo luogo, essa giustificava le
aliquote di rettifica finanziaria forfettaria applicate con il fatto che le
irregolarità rilevate riguardavano controlli essenziali. Tuttavia, in quarto
luogo, essendo il prelievo supplementare un’entrata con destinazione specifica,
la Commissione determinava il livello dei rischi secondo uno schema che
riprendeva, in sostanza, quello da essa descritto nella lettera del 24 marzo
2010. In quinto luogo, da un lato, la Commissione ricordava che, conformemente
alle disposizioni del documento VI/5330/97, la rettifica finanziaria doveva
essere applicata su base regionale. D’altro lato, conformemente alle
disposizioni del documento AGRI/60637/2006, dato che una rettifica finanziaria
era già stata applicata a causa di identiche irregolarità nei controlli
relativi alle regioni Puglia e Abruzzi nel corso della campagna 2002/2003,
essa, nel procedimento in corso e in considerazione della reiterazione delle
irregolarità constatate, aumentava l’aliquota di rettifica finanziaria
forfettaria applicata per tali regioni. In sesto luogo, la Commissione esponeva
le ragioni per le quali non si era attenuta alle osservazioni formulate
dall’organo di conciliazione nei punti 6.3 e 6.4 della relazione finale.
42 Basandosi
su tali motivi, la Commissione adottava la decisione di esecuzione 2011/689/CE,
del 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune
spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del [FEAOG, sezione
«Garanzia»], del [FEAGA] e del [FEASR] (GU L 270, pag. 33; in
prosieguo: la «decisione impugnata»). Con tale decisione, nella parte relativa
alla Repubblica italiana, la Commissione ha applicato, per gli esercizi
finanziari 2005, 2006 e 2007, una rettifica finanziaria forfettaria di importo
totale pari a EUR 70 912 382 per sanzionare le insufficienze dei
controlli sulle quote latte, in quanto tardivi, riscontrate nelle regioni
Abruzzi, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Calabria, Friuli Venezia Giulia e
Valle d’Aosta.
Procedimento e conclusioni delle parti
43 Con
atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2011, la
Repubblica italiana ha proposto il presente ricorso.
44 A
seguito della modifica di composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice
relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione; a quest’ultima, di
conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
45 La
Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione
impugnata nella parte in cui dispone rettifiche finanziarie forfettarie,
inerenti al regime delle quote latte relative alle campagne 2004/2005,
2005/2006 e 2006/2007, per un importo totale di EUR 70 912 382.
46 La
Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere
il ricorso;
– condannare
la Repubblica italiana alle spese.
47 Su
relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di
avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del
procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura del
Tribunale, ha posto quesiti alle parti, ora per risposta scritta ora per
risposta orale nel corso dell’udienza. Le parti hanno ottemperato a tali misure
di organizzazione del procedimento nei termini impartiti.
48 Le
parti hanno esposto le loro difese e hanno risposto ai quesiti scritti e orali
posti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 1° aprile 2014.
In diritto
49 A
sostegno del presente ricorso la Repubblica italiana solleva formalmente quattro
motivi vertenti, il primo, su una violazione delle disposizioni dell’articolo
11 del regolamento n. 885/2006 e degli orientamenti esposti nel documento
VI/5330/97, da un lato, e su uno sviamento di potere, dall’altro, quali
risulterebbero dall’applicazione di una rettifica finanziaria; il secondo, su
una violazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento n. 595/2004; il terzo, su una violazione delle
disposizioni dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006, degli
orientamenti esposti nel documento VI/5330/97 e del principio di
proporzionalità, da un lato, e su uno sviamento di potere, dall’altro, quali
risulterebbero dall’applicazione di una rettifica finanziaria forfettaria; e il
quarto, su una violazione dell’obbligo di motivazione ovvero su una carenza di
motivazione, da un lato, e su una violazione delle disposizioni del documento
AGRI/60637/2006, dall’altro.
A – Sulla ricevibilità della censura di
sviamento di potere allegata nel contesto del primo e del terzo motivo
50 Occorre
rammentare che, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, inter alia, l’esposizione
sommaria dei motivi dedotti. Inoltre, per giurisprudenza costante, a prescindere
da ogni questione di natura terminologica, tale esposizione dev’essere tanto
chiara e precisa da consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al
Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre
informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta
amministrazione della giustizia, è necessario, infatti, perché un ricorso sia
ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si
basa emergano, anche solo sommariamente, purché in modo coerente e
comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v. sentenza del Tribunale del 27
settembre 2006, Roquette Frères/Commissione, T‑322/01, Racc. pag. II‑3137,
punto 208, e la giurisprudenza citata). È parimenti giurisprudenza costante che
ogni motivo non sufficientemente articolato nell’atto introduttivo deve essere
considerato irricevibile. Requisiti analoghi valgono per le censure formulate a
sostegno di un motivo. All’occorrenza, trattandosi di motivi di irricevibilità
di ordine pubblico, il Tribunale può rilevarli d’ufficio (v. sentenza del
Tribunale del 14 dicembre 2005, Honeywell/Commissione, T‑209/01,
Racc. pag. II‑5527, punti 54 e 55, e la giurisprudenza citata).
51 Nella
fattispecie, il Tribunale rileva d’ufficio che manca un’esposizione sommaria
dello sviamento di potere allegato nel contesto del primo e del terzo motivo
del ricorso, quale richiesta a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento di procedura.
52 Peraltro,
in risposta a un quesito posto nel corso dell’udienza, la Repubblica italiana,
pur ribadendo lo sviamento di potere allegato nel primo e nel terzo motivo, ha
riconosciuto che il ricorso non conteneva un’argomentazione specifica a
sostegno di detta censura. Essa ha precisato che, in sostanza, il primo e il
terzo motivo erano principalmente intesi a che il Tribunale constatasse che la
decisione impugnata era viziata per violazione delle norme di diritto, mentre
lo sviamento di potere era stato allegato a sostegno dell’oggetto principale di
ciascuno di tali due motivi.
53 Tenuto
conto della giurisprudenza costante citata nel precedente punto 50, delle
constatazioni effettuate dal Tribunale al successivo punto 51 e della risposta
della Repubblica italiana al quesito postole nel corso dell’udienza, quale
testé riferita al punto 52, è giocoforza dichiarare irricevibile l’allegazione
di sviamento di potere sottesa al primo e al terzo motivo.
B – Nel merito
54 Come
già esposto nel precedente punto 49, la Repubblica italiana solleva quattro
motivi a sostegno del presente ricorso. Tenuto conto della conclusione testé
tratta al punto 53, il primo e il terzo motivo saranno esaminati soltanto nella
parte in cui vertono, rispettivamente, su una violazione delle norme ovvero dei
principi generali del diritto dell’Unione.
1. Sul primo motivo,
vertente sulla violazione dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006 e
degli orientamenti esposti nel documento VI/5330/97 che deriverebbe dall’applicazione
di una rettifica finanziaria
a) Argomenti delle parti
55 Secondo
la Repubblica italiana, in sostanza, i controlli eseguiti, seppure in qualche
caso tardivi, non erano per ciò solo meno attendibili ed efficaci, sicché il
FEAOG, sezione «Garanzia», e il FEAGA non avrebbero corso nessun rischio.
Pertanto, applicando una rettifica finanziaria, tanto più forfettaria, la
Commissione avrebbe violato le disposizioni dell’articolo 11 del regolamento
n. 885/2006 e gli orientamenti esposti nel documento VI/5330/97.
56 Più
precisamente, in primo luogo, nonostante il lieve ritardo di una parte di essi,
i controlli eseguiti dalle autorità nazionali avrebbero consentito di calcolare
in maniera definitiva e attendibile i quantitativi di latte effettivamente
consegnati o venduti direttamente. Infatti, risulterebbe dall’allegato II al
documento VI/5330/97 che l’applicazione di una rettifica finanziaria
forfettaria sia giustificata solo quando il decorso del tempo ha fatalmente
compromesso la ricostruzione a posteriori del volume di determinate attività.
Orbene, tale rischio non sussisterebbe nel caso di specie, giacché i controlli
delle autorità nazionali avrebbero riguardato, conformemente all’articolo 11
del regolamento n. 1392/2001, i documenti commerciali e d’altro tipo,
attestanti l’uso che sarebbe stato fatto del latte e dell’equivalente latte
raccolti, che, a norma dell’articolo 14 del medesimo regolamento, debbono
essere conservati dall’acquirente per almeno tre anni dalla fine dell’anno di
elaborazione.
57 In
secondo luogo, la Repubblica italiana ricorda che, nella relazione speciale
n. 7/2010, la Corte dei conti dell’Unione europea ha fermamente criticato
il diffuso ricorso della Commissione alle rettifiche finanziarie forfettarie.
Invero, secondo il documento VI/5330/97, detto metodo dovrebbe essere
utilizzato solo in via residuale, quando non è possibile valutare l’impatto di
uno o più errori scoperti o in uno o più casi specifici di operazioni erronee
oppure ancora a seguito dell’esame di un campione rappresentativo di
operazioni.
58 La
Commissione contesta gli argomenti addotti dalla Repubblica italiana a sostegno
del primo motivo.
b) Giudizio del
Tribunale
59 Il
primo motivo si articola in due censure, vertenti sul fatto che, applicando una
rettifica finanziaria, a fortiori forfettaria, la Commissione avrebbe violato,
da un lato, le disposizioni dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006
e, dall’altro, gli orientamenti esposti nel documento VI/5330/97.
60 In
limine, tenuto conto della giurisprudenza citata nel precedente punto 50, il
Tribunale rileva d’ufficio che la censura vertente sulla violazione delle
disposizioni dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006 non è esposta
sufficientemente, come invece prescritto dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera
c), del regolamento di procedura. Infatti, né la Repubblica italiana adduce
argomenti idonei a fondare detta censura nell’atto introduttivo né la medesima
censura è esposta sufficientemente nella replica. Tale censura deve pertanto
essere dichiarata irricevibile.
61 In
ogni caso, in primo luogo, anche a supporre che la censura vertente sulla
violazione delle disposizioni dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006
possa essere esaminata insieme a quella vertente sulla violazione degli
orientamenti esposti nel documento VI/5330/97, e alla luce degli argomenti
addotti a sostegno del primo motivo, si deve osservare che l’articolo 11 del
regolamento n. 885/2006 è applicabile, conformemente alle disposizioni dell’articolo
19, secondo comma, di detto regolamento, solo dal 16 ottobre 2006.
62 Di
conseguenza, e in linea di principio, il primo motivo dovrebbe essere esaminato
unicamente nella parte relativa alla campagna 2006/2007 e non anche con
riferimento alle campagne 2004/2005 e 2005/2006, che pure hanno dato luogo
all’applicazione di una rettifica finanziaria. Tuttavia, come s’inferisce dalla
tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato V al regolamento
n. 885/2006, le disposizioni dell’articolo 11 di detto regolamento
corrispondono a quelle dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, e tale
corrispondenza è riconosciuta peraltro dalla Commissione nella sue memorie.
Occorre perciò considerare che, nell’ambito del primo motivo, la Repubblica
italiana lamenta, in sostanza, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e
2006/2007, la violazione, da un lato, delle disposizioni dell’articolo 8 del
regolamento n. 1663/95 e dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006
e, dall’altro, degli orientamenti esposti nel documento VI/5330/97.
63 In
secondo luogo, dagli argomenti addotti dalla Repubblica italiana a sostegno del
primo motivo emerge che essa fa essenzialmente valere che, nonostante
l’acclarato ritardo di taluni controlli, segnatamente riguardo alla quantità di
latte dichiarato controllata, i controlli eseguiti dalle autorità italiane
erano stati nondimeno attendibili ed efficaci, avendo consentito di determinare
in maniera definitiva i quantitativi di latte effettivamente consegnati o
venduti direttamente. Il primo motivo deve pertanto essere interpretato nel
senso che, in sostanza, la Commissione era stata in condizione di valutare le
perdite subite dal fondo europeo di volta in volta interessato (in prosieguo:
il «Fondo»), ossia il FEAOG, sezione «Garanzia», nel 2005 e nel 2006, e il
FEAGA, nel 2007, con la conseguenza che detto Fondo non era stato esposto a
nessun rischio che giustificasse l’applicazione di una rettifica finanziaria e
che la Commissione non era quindi legittimata ad applicare una rettifica
finanziaria forfettaria.
64 A
titolo principale e innanzitutto, si deve rilevare che l’articolo 19, paragrafo
3, del regolamento n. 595/2004 enuncia che, per ciascun periodo di dodici
mesi durante il quale gli Stati membri elaborano un piano di controllo generale
in base a un’analisi del rischio, i controlli sono considerati ultimati
allorché è disponibile la relazione di ispezione ad essi relativa e le
relazioni di ispezione vanno completate entro diciotto mesi dalla scadenza del
periodo di dodici mesi. Tale disposizione impone il completamento dei controlli
entro il termine impartito senza prevedere eccezioni. Come si ricava dal testo
stesso della norma, il termine per la realizzazione dei controlli è dunque
imperativo (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2012,
Italia/Commissione, T‑426/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 74).
65 Risulta
poi dalla giurisprudenza che imporre un termine preciso per la realizzazione
dei controlli concorre all’obiettivo di contenimento del rischio di mancata
riscossione delle somme dovute. Infatti, detto termine precisa le modalità di
esercizio dei controlli ed è teso a raggiungere l’obiettivo di dissuadere tanto
gli acquirenti quanto i produttori che effettuino vendite dirette dal
dichiarare quantitativi inferiori di consegna o di vendite dirette di latte per
non pagare il prelievo supplementare. Inoltre, siffatto termine limita il
rischio che, di fatto, i dati necessari a tali controlli non siano più
disponibili, e ciò nonostante l’obbligo imposto agli operatori di conservare
taluni documenti per un periodo di tre anni (articolo 24 del regolamento
n. 595/2004). Detto termine impedisce altresì che i controlli siano
differiti sine die, circostanza che può tradursi in assenza di controllo e
quindi nel rischio di mancata riscossione dei prelievi dovuti. Da ultimo, tale
termine deve consentire la programmazione dei controlli futuri sulla base di
un’analisi del rischio come quella prevista dall’articolo 19, paragrafi 1 e 2,
del regolamento n. 595/2004. Ne consegue che l’imperatività del termine di
cui all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 595/2004 discende
anche dall’economia di tale disposizione (v., per analogia, sentenza
Italia/Commissione, punto 64 supra, punto 75).
66 Alla
luce delle considerazioni testé esposte ai punti 64 e 65, per prima cosa, si
deve constatare che, siccome taluni dei controlli eseguiti dalle autorità
italiane erano tardivi, ciò che del resto la Repubblica italiana non contesta,
a buon diritto la Commissione, da una parte, ha ritenuto che l’attendibilità
dei dati così ottenuti fosse minata, perché maggiore diventava il rischio di
sottodichiarazione dei quantitativi di latte prodotto, e, dall’altra, ha
concluso che tali irregolarità esponevano il Fondo a un reale rischio finanziario.
67 Per
seconda cosa, in tali circostanze la Commissione era legittimata ad applicare
una rettifica finanziaria. A questo proposito, occorre peraltro rilevare che
siccome non era più in condizione di quantificare oggettivamente il volume di latte
prodotto e, pertanto, di valutare con esattezza le perdite subite dal Fondo, la
Commissione era legittimata pure ad applicare, in base agli orientamenti
esposti nel documento VI/5330/97, una rettifica finanziaria forfettaria
(sentenza della Corte del 24 aprile 2008, Belgio/Commissione, C‑418/06 P,
Racc. pag. I‑3047, punto 136, e sentenza del Tribunale del 22 gennaio
2013, Grecia/Commissione, T‑46/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto
49).
68 Per
terza cosa, quanto alle conclusioni tratte dalla Corte dei conti nella
relazione speciale n. 7/2010, secondo le quali la Commissione ha
utilizzato oltremisura le rettifiche finanziarie forfettarie, è giocoforza
constatare che dette conclusioni, su cui si fonda la Repubblica italiana per
suffragare il primo motivo, sono formulate in modo generico e, in ogni caso,
non consentono punto di stabilire che, nelle circostanze di specie, com’è stato
testé concluso al punto 67, l’applicazione da parte della Commissione di una
rettifica finanziaria forfettaria violasse le norme di diritto in vigore. Dette
conclusioni devono dunque essere considerate inconferenti.
69 Tutto
ciò considerato, occorre respingere il primo motivo in quanto in parte
irricevibile e in parte infondato.
2. Sul secondo
motivo, vertente su una violazione degli articoli 21 e 22, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento n. 595/2004
a) Argomenti delle parti
70 A
sostegno del secondo motivo, vertente su una violazione degli articoli 21 e 22,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 595/2004, la Repubblica
italiana adduce i tre argomenti seguenti.
71 In
primo luogo, la Repubblica italiana fa valere che, nei limiti in cui i
controlli eseguiti dalle autorità italiane hanno riguardato quantitativi di
latte dichiarati vicini, se non superiori, alla percentuale del 40% prevista
all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 595/2004, il
sistema di controllo attuato non presentava rischi finanziari per il Fondo.
72 In
secondo luogo, la Repubblica italiana sostiene che, decidendo che, nelle
regioni con percentuale di controlli tardivi inferiore al 30%, non sarebbe
stata applicata alcuna rettifica, nelle regioni con percentuale compresa tra il
30 e il 50% sarebbe stata applicata una rettifica del 2% e, nelle regioni con
percentuale superiore al 50%, sarebbe stata applicata una rettifica del 5%, la
Commissione ha disatteso gli orientamenti esposti nel documento VI/5330/97.
Infatti, procedendo in tal modo, la Commissione non avrebbe tenuto conto del
dato oggettivo della produzione di latte effettivamente controllata, che è
invece previsto dal regolamento n. 595/2004 come elemento fondamentale per
i controlli sugli acquirenti. Tale approccio non consentirebbe di valutare con
obiettività il rischio corso dal Fondo.
73 In
terzo luogo, la Repubblica italiana ritiene che, seguendo il criterio della
percentuale di controlli eseguiti in ritardo, la Commissione abbia dato lo
stesso peso, in una stessa regione, tanto ai controlli eseguiti presso
acquirenti di un quantitativo trascurabile di latte quanto a quelli eseguiti
presso acquirenti di un quantitativo di prodotto ampiamente superiore. La linea
della Commissione condurrebbe così a imporre rettifiche finanziarie
sproporzionate rispetto al rischio oggettivamente corso dal Fondo e
contrastanti con il principio della parità di trattamento.
74 La
Commissione contesta gli argomenti addotti dalla Repubblica italiana a sostegno
del secondo motivo.
b) Giudizio del
Tribunale
75 Quanto
al primo argomento, occorre ricordare che, com’è stato esposto in sede di esame
del primo motivo, è pacifico che, da un lato, taluni dei controlli effettuati
dalle autorità nazionali sono stati eseguiti in ritardo rispetto ai termini
imperativi impartiti dalla normativa in vigore e, dall’altro, tale irregolarità
dei controlli esponeva il Fondo a un rischio finanziario legittimando, di
conseguenza, la Commissione ad applicare una rettifica finanziaria. Ciò
premesso, visto che la decisione impugnata si fonda sulla constatazione della tardività
dei controlli eseguiti dalle autorità nazionali, e non sull’intensità dei
medesimi, quale definita all’articolo 22 del regolamento n. 595/2004, il
primo argomento deve essere respinto in quanto inconferente rispetto alle
conseguenze da trarre dal ritardo dei controlli.
76 Quanto
al secondo argomento, è giocoforza ricordare che l’irregolarità riscontrata
dalla Commissione nella decisione impugnata, che inficia i controlli
effettuati, consiste nella violazione dei termini impartiti per la loro
realizzazione. Ora, da un lato, come risulta dalla giurisprudenza ricordata nei
precedenti punti 65 e 67, tenuto conto della sua natura, detta irregolarità
sortisce inter alia direttamente l’effetto di pregiudicare la determinazione
esatta del quantitativo di latte effettivamente prodotto e, pertanto, quella
dell’eventuale eccedenza che giustificherebbe la riscossione del prelievo
supplementare. Dall’altro lato, considerati gli orientamenti esposti nel
documento VI/5330/97, e in mancanza di dati sufficientemente attendibili per
determinare in maniera oggettiva il quantitativo di latte prodotto in
questione, la Commissione era legittimata ad applicare una rettifica
finanziaria forfettaria, rettifica che mira a valutare la perdita
potenzialmente corsa dal Fondo per la rilevata carenza dei controlli.
77 Discende
da dette considerazioni che a torto la Repubblica italiana contesta alla
Commissione di aver trascurato, applicando il metodo della rettifica
finanziaria forfettaria, il dato oggettivo della produzione di latte
effettivamente controllata e violato gli orientamenti esposti nel documento
VI/5330/97.
78 Quanto
al terzo argomento, in limine, occorre rilevare che, mentre, ai sensi
dell’articolo 22 del regolamento n. 595/2004, l’intensità dei controlli
eseguiti dagli Stati membri circa le consegne e le vendite dirette, quali
previsti all’articolo 21 del medesimo regolamento, è fissata a un livello non
inferiore al 40% del quantitativo di latte dichiarato prima della rettifica per
il periodo in questione, il paragrafo 3 dello stesso articolo precisa che ogni
acquirente è controllato almeno una volta ogni cinque anni.
79 Pertanto,
da un lato, si deve constatare che il campione di acquirenti, controllato dagli
Stati membri, è costituito sulla base di una rotazione tra gli stessi, senza
tener conto della quantità di latte che essi hanno dichiarato di aver
rispettivamente comprato. D’altro lato, è certo possibile che, quando il
controllo è operato sull’acquirente di un modesto quantitativo di latte, sia
necessario, per soddisfare il criterio del controllo del 40% della quantità di
latte dichiarata, selezionare un altro acquirente che abbia invece comprato un
quantitativo importante. Tuttavia, una tale compensazione a fini aritmetici non
può influire sulle conseguenze che la Commissione deve trarre quando constata
irregolarità nelle condizioni di attuazione dei controlli essenziali da parte
degli Stati membri. In altri termini, qualunque quantitativo di latte
dichiarato un acquirente abbia comprato, una volta che la Commissione constata
che i controlli di cui detto acquirente è stato oggetto sono tardivi, essa è
tenuta a trarre le conseguenze legali di tale irregolarità.
80 In
via principale, occorre ricordare che, nell’ambito della liquidazione dei conti
del FEAOG, benché sia la Commissione a dover controllare se le operazioni
finanziate dalla sezione «Garanzia» effettuate dagli Stati membri siano
conformi alle norme del diritto dell’Unione applicabili, sono gli Stati membri
che dispongono delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati
necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG e sono quindi essi che devono
fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei dati
della Commissione nonché, eventualmente, dell’inesattezza dei suoi calcoli
(sentenza della Corte del 10 novembre 1993, Paesi Bassi/Commissione, C‑48/91,
Racc. pag. I‑5611, punto 17). Orbene, riguardo all’irregolarità
rilevata dalla Commissione, ossia la tardività dei controlli realizzati dalla
Repubblica italiana, né quest’ultima né la Commissione erano in grado di
determinare oggettivamente il quantitativo di latte prodotto, segnatamente per
gli operatori oggetto di un controllo carente. Pertanto, il terzo argomento,
vertente sul fatto che la Commissione ha accordato ai controlli effettuati
presso acquirenti di un quantitativo di latte trascurabile in una regione la
stessa importanza riservata a quelli effettuati presso acquirenti di un
quantitativo nettamente superiore di detto prodotto, deve essere disatteso.
81 In
tali circostanze, da un lato, considerato quanto esposto nel precedente punto
76, non essendo in condizione di determinare oggettivamente il quantitativo di
latte prodotto nella regione in questione, la Commissione era legittimata, per
valutare la possibile perdita per il Fondo, ad applicare una rettifica
finanziaria forfettaria, sicché non è possibile contestarle di non aver tenuto
conto dei quantitativi di latte interessati dai controlli carenti. Dall’altro
lato, e in ogni caso, la mancanza di dati attendibili circa i quantitativi di
latte prodotto impedisce di valutare l’asserita sproporzione della rettifica
finanziaria forfettaria applicabile rispetto ai quantitativi di latte interessati
dall’irregolarità rilevata dalla Commissione.
82 Di
conseguenza, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato.
3. Sul terzo motivo,
vertente sull’assenza di un fondamento giuridico per applicare una correzione
finanziaria forfettaria e, pertanto, su una violazione dell’articolo 11 del
regolamento n. 885/2006, degli orientamenti esposti nel documento
VI/5330/97 e del principio di proporzionalità
a) Argomenti delle parti
83 Nel
ricorso la Repubblica italiana contesta, in sostanza, alla Commissione, poiché
non avrebbe disposto di un fondamento giuridico per applicare una correzione
finanziaria forfettaria in caso di irregolarità nell’attuazione di un regime di
entrate con destinazione specifica, di aver agito in maniera arbitraria e di
aver violato, da un lato, le disposizioni dell’articolo 11 del regolamento
n. 885/2006 e degli orientamenti esposti nel documento VI/5330/97 e,
dall’altro, il principio di proporzionalità. A sostegno di tali tre censure che
formano il terzo motivo la Repubblica italiana si fonda essenzialmente sui due
argomenti seguenti.
84 In
primo luogo, la Repubblica italiana sostiene che nessuna disposizione del
diritto dell’Unione fonda l’applicazione di una correzione finanziaria
forfettaria in caso di irregolarità nei controlli riguardanti entrate con
destinazione specifica. Infatti, gli atti del diritto dell’Unione, come il
documento VI/5330/97, giustificherebbero il ricorso a una tale correzione solo
quando l’assenza o l’insufficienza dei controlli essenziali si riferisce a
spese sostenute e non già a entrate con destinazione specifica. Peraltro,
diversamente che per le spese sostenute, nessun atto del diritto dell’Unione
indicherebbe e graduerebbe nella loro importanza le modalità di controllo su
tali entrate.
85 In
secondo luogo, la Repubblica italiana fa valere, in sostanza, che, quanto ai
rischi di perdita per il Fondo risultanti dalla mancata percezione di una
determinata entrata con destinazione specifica, non è possibile assumere a parametro
il livello della produzione di latte. Solo dopo aver determinato l’importo di
un eventuale superamento la Commissione potrebbe, a causa di tale superamento e
per valutare la perdita suddetta, applicare al prelievo dovuto in teoria le
aliquote di correzione finanziaria forfettarie previste nel documento
VI/5330/97. Orbene, nella fattispecie, «[l]’anomalia [sarebbe] costituita dal
fatto che le suddette percentuali [sarebbero state] applicate all’importo di
prelievo teorico che si [sarebbe ottenuto] assoggettando a prelievo tutta la
produzione di latte realizzata nei rispettivi anni». Per la Repubblica
italiana, è arbitrario il modo in cui la «Commissione ha (...) utilizzato le
percentuali di rettifica finanziaria per stimare il possibile superamento della
quota e il conseguente prelievo, cumulandolo al superamento della quota di
produzione nazionale e scorporandolo per riattribuirlo alle singole regioni
assoggettate ai controlli per la chiusura conti».
86 Nella
replica, dando atto di un preteso fraintendimento da parte della Commissione
della portata del terzo motivo, quale esposto nel ricorso, la Repubblica
italiana sostiene che, nell’ambito di tale motivo, essa ha in particolare
contestato il fatto che la correzione finanziaria fosse stata applicata tenendo
conto dell’intera produzione regionale di latte delle regioni in cui erano
state constatate irregolarità, anziché unicamente della produzione di latte
concernente gli acquirenti o i produttori controllati in ritardo.
87 La
Commissione contesta gli argomenti addotti dalla Repubblica italiana a sostegno
del terzo motivo.
b) Giudizio del
Tribunale
88 In
via preliminare e in primo luogo, tenuto conto della giurisprudenza citata nel
precedente punto 50, il Tribunale rileva d’ufficio che la terza censura,
vertente su una violazione del principio di proporzionalità, non è esposta
sufficientemente, come invece prescritto dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera
c), del regolamento di procedura. Infatti, né nel ricorso né nella replica,
quanto al terzo motivo, la Repubblica italiana espone argomenti in grado di
suffragare tale censura. Quest’ultima deve pertanto essere dichiarata
irricevibile.
89 In
secondo luogo, si deve ricordare che risulta dalle disposizioni dell’articolo
48, paragrafo 2, del regolamento di procedura che è vietata la produzione di
motivi nuovi in pendenza di giudizio, a meno che tali motivi non si basino su
elementi di diritto e di fatto venuti alla luce durante il procedimento. Ciò
nondimeno, un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente
dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e
che sia strettamente connesso con questo, dev’essere considerato ricevibile
(sentenza del Tribunale del 28 aprile 2010, Gütermann e Zwicky/Commissione, T‑456/05
e T‑457/05, Racc. pag. II‑1443, punti 198 e 199).
90 Nella
fattispecie, in ordine all’argomento esposto dalla Repubblica italiana nella
replica, quale ricordato nel precedente punto 86, si deve constatare che esso,
ove diretto a far valere che il calcolo delle correzioni finanziarie avrebbe
dovuto essere basato unicamente sulla produzione di latte concernente gli
acquirenti o i produttori controllati in ritardo, non è stato in alcun modo
sollevato nell’atto introduttivo.
91 Infatti,
in quest’ultimo, da un lato, la Repubblica italiana ha fatto valere che, nel
caso delle entrate con destinazione specifica, il livello della produzione di
latte non può in nessun caso essere assunto a parametro. Dall’altro, essa ha
contestato alla Commissione il fatto di aver utilizzato arbitrariamente «le
percentuali di rettifica finanziaria per stimare il possibile superamento della
quota e il conseguente prelievo, cumulandolo al superamento della quota di
produzione nazionale e scorporandolo per riattribuirlo alle singole regioni
assoggettate ai controlli per la chiusura conti». Orbene, non risulta affatto
da questi due argomenti che la Repubblica italiana sostenesse, in tale stadio
del procedimento, sia pure solo essenzialmente, che il calcolo delle correzioni
finanziarie avrebbe dovuto fondarsi unicamente sulla produzione di latte
concernente gli acquirenti o i produttori controllati in ritardo.
92 Pertanto,
tale argomento, che non costituisce un ampliamento del motivo che sostiene e
che non si fonda su elementi di diritto e di fatto emersi durante il
procedimento, deve essere dichiarato irricevibile.
93 In
via principale, quanto alla prima e alla seconda censura a supporto del terzo
motivo, occorre esaminare ciascuno dei due argomenti di cui ai precedenti punti
84 e 85.
Sul primo argomento, vertente, in sostanza,
sull’assenza di un fondamento giuridico per applicare una correzione
finanziaria forfettaria in caso di irregolarità di controllo su entrate con
destinazione specifica
94 Riguardo
al primo argomento, vertente sul fatto che, in sostanza, l’applicazione di una
correzione finanziaria forfettaria in caso di irregolarità di controllo su
entrate con destinazione specifica mancherebbe di fondamento giuridico e, pertanto,
sarebbe arbitraria, si deve considerare che, sebbene la Repubblica italiana
menzioni espressamente solo le disposizioni dell’articolo 11 del regolamento
n. 885/2006 (applicabile alla campagna 2006/2007), questo primo argomento
deve essere esaminato alla luce della normativa applicabile a tutte le campagne
in questione, segnatamente delle disposizioni del regolamento n. 1663/95,
abrogato dal regolamento n. 885/2006. A tale titolo, occorre in
particolare rilevare che, come risulta dalla tabella di corrispondenza contenuta
nell’allegato V al regolamento n. 885/2006, le disposizioni dell’articolo
8 del regolamento n. 1663/95 corrispondono a quelle dell’articolo 11 del
regolamento n. 885/2006.
– Quanto
alle campagne 2004/2005 e 2005/2006
95 Per
quanto concerne le campagne 2004/2005 e 2005/2006, trovano applicazione il
regolamento n. 1605/2002, quale in vigore fino al 1° maggio 2007, e i
regolamenti nn. 1258/1999, 1663/95, 1788/2003 e 595/2004. Si deve
esaminare se la Commissione disponesse di un fondamento giuridico per
applicare, da un lato, rettifiche finanziarie in caso di irregolarità
nell’attuazione di un regime di entrate con destinazione specifica e,
dall’altro, in presenza di tali irregolarità, una rettifica finanziaria
forfettaria.
96 Per
prima cosa, quanto alla competenza riconosciuta alla Commissione per applicare
rettifiche finanziarie in caso di irregolarità nell’attuazione di un regime di
entrate con destinazione specifica, in primo luogo, occorre ricordare che,
anzitutto, ai sensi dell’articolo 274 CE, la Commissione esegue il
bilancio, conformemente alle disposizioni dei regolamenti adottati in
esecuzione dall’articolo 279 CE, sotto la propria responsabilità e nei
limiti dei crediti concessi, in ossequio al principio di corretta gestione finanziaria.
Dopodiché, come risulta dal considerando 16 del regolamento n. 1605/2002,
adottato sul fondamento delle disposizioni dell’articolo 279 CE, le
differenti forme di attuazione devono garantire, qualunque sia l’entità
incaricata in tutto o in parte della medesima, il rispetto delle procedure a
tutela dei fondi comunitari, confermando al contempo che la responsabilità
finale dell’esecuzione del bilancio incombe alla Commissione, ai sensi
dell’articolo 274 CE. Infine, in virtù delle disposizioni dell’articolo
53, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002, citate nel precedente punto
1 e applicabili fino al 1° maggio 2007, la Commissione esegue il bilancio
in tre modi, tra i quali quello della gestione concorrente. A norma delle
disposizioni dell’articolo 53, paragrafo 5, del regolamento n. 1605/2002,
citate nel medesimo punto precedente, nell’ambito della modalità della gestione
concorrente, la Commissione attua procedure di liquidazione dei conti o
meccanismi di correzione finanziaria che le consentono di assumere la propria
responsabilità finale nell’esecuzione del bilancio.
97 In
secondo luogo, quanto al finanziamento della PAC, e in particolare del FEAOG,
che, com’è stato ricordato al considerando 1 del regolamento n. 1258/1999,
è una parte del bilancio generale delle Comunità europee, occorre ricordare
che, anzitutto, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), di detto regolamento, la sezione «Garanzia» del FEAOG finanzia gli
interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli. Poi, secondo
l’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il finanziamento di tali
interventi presuppone che essi siano intrapresi conformemente alle norme
comunitarie nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.
Infine, da un lato, in virtù delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1,
lettera c), del medesimo regolamento, gli Stati membri adottano le misure
necessarie per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze
e, dall’altro, ai sensi del paragrafo 2, secondo comma, dello stesso articolo,
le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e
detratte da quest’ultimi dalle spese finanziate dal Fondo.
98 In
terzo luogo, quanto alla procedura di liquidazione dei conti del Fondo, da un
lato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, secondo
comma, del regolamento n. 1663/95, la decisione di autorizzazione di un
organismo pagatore è adottata sulla base di un esame delle condizioni amministrative
e contabili, comprese quelle adottate per tutelare gli interessi dell’Unione
per quanto concerne, in particolare, gli importi da percepire. Dall’altro lato,
ai sensi del punto 11 dell’allegato unico a detto regolamento, intitolato
«Linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi
pagatori», tutte le disposizioni dell’allegato «si applicano, mutatis mutandis,
alle “spese negative” (prelievi, cauzioni incamerate, pagamenti rimborsati,
ecc.) che l’organismo pagatore è tenuto a recuperare per conto della sezione
“[G]aranzia” del FEAOG (…)».
99 In
quarto luogo, quanto al prelievo supplementare, anzitutto, secondo l’articolo 3
del regolamento n. 1788/2003, gli Stati membri sono debitori verso
l’Unione del prelievo che risulta dal superamento del quantitativo di
riferimento nazionale e lo versano al Fondo. Poi, ai sensi dell’articolo 11 di
detto regolamento, l’acquirente è responsabile della riscossione presso i
produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo e ne versa
l’importo all’organismo competente dello Stato membro. Inoltre, come risulta
dall’articolo 22 del medesimo regolamento, il prelievo supplementare è
considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed
è destinato al finanziamento delle spese del settore del latte. Infine, ai
sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 595/2004, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie affinché l’imposizione del prelievo
supplementare venga effettuata correttamente e si ripercuota effettivamente su
tutti i produttori che hanno contribuito al superamento.
100 L’esame
della normativa testé ricordata, segnatamente ai punti da 96 a 99, quanto alle
campagne 2004/2005 e 2005/2006, consente di trarre le tre constatazioni seguenti.
101 Primo:
l’attuazione degli interventi che rientrano nella sezione «Garanzia» del FEAOG,
destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli, richiede che essi siano
realizzati secondo le norme comunitarie in vigore nel contesto dell’organizzazione
comune dei mercati agricoli (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
n. 1258/1999). Ora, da un lato, il settore del latte e dei latticini è
oggetto di un’organizzazione comune di mercato che rientra nella PAC (v. supra,
punto 21) e, dall’altro, il prelievo supplementare è considerato parte di uno
di tali interventi ed è destinato al finanziamento delle spese del settore del
latte (articolo 22 del regolamento n. 1788/2003). Pertanto, la regolarità
delle modalità di riscossione di detto prelievo costituisce una delle
condizioni da rispettare per attuare gli interventi della sezione «Garanzia»
del FEAOG nel settore del latte e dei latticini.
102 Secondo:
spetta agli Stati membri, sotto il controllo della Commissione, garantire che
il prelievo supplementare sia, in particolare, percepito correttamente dagli
organismi pagatori competenti (articolo 17 del regolamento n. 595/2004) e
ciò per conto della sezione «Garanzia» del FEAOG (punto 11 dell’allegato unico
al regolamento n. 1663/95).
103 Terzo:
conformemente alle disposizioni dell’articolo 53 del regolamento
n. 1605/2002, la Commissione mette in atto, in particolare, meccanismi di
correzione finanziaria che le consentono di assumere la sua responsabilità
finale nell’esecuzione del bilancio, e ciò in virtù del principio secondo il
quale le differenti modalità di esecuzione del bilancio devono garantire il
rispetto delle procedure a tutela dei fondi comunitari. Per questo la
Commissione è competente, inter alia, a decidere delle spese da escludere dal finanziamento
dell’Unione allorché constata che esse non sono state effettuate secondo le
norme comunitarie (articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento
n. 1258/1999). Non potrebbe essere diversamente per le entrate con
destinazione specifica. Infatti, discende dalla natura del prelievo
supplementare che quest’ultimo costituisce un’entrata specificamente destinata
al finanziamento delle spese del settore del latte (articolo 22 del regolamento
n. 1788/2003). Ebbene, come risulta dalla normativa citata nei precedenti
punti da 96 a 99, gli Stati membri hanno il compito di percepire detta entrata
per conto della sezione «Garanzia» del FEAOG, sotto il controllo della
Commissione, ciò che consente a quest’ultima di assumere la propria
responsabilità finale nell’esecuzione del bilancio. Pertanto, si deve
considerare che la Commissione è competente a trarre le conseguenze finanziarie
da irregolarità che inficiano la riscossione, a carico degli Stati membri, del
prelievo supplementare.
104 Discende
dalle tre constatazioni testé dedotte ai punti da 101 a 103 che, per quanto
concerne le campagne 2004/2005 e 2005/2006, la Commissione disponeva, ai sensi
delle disposizioni del Trattato ricordate nel precedente punto 96 e
dell’articolo 53, paragrafo 5, del regolamento n. 1605/2002, applicabili
fino al 1° maggio 2007, di un fondamento giuridico per controllare le
modalità di riscossione del prelievo supplementare ed applicare rettifiche
finanziarie in caso di irregolarità, quali quelle di cui trattasi nella fattispecie.
105 Per
seconda cosa, quanto alla competenza riconosciuta alla Commissione per
applicare rettifiche finanziarie forfettarie, in primo luogo, si deve ricordare
che, come indica il punto 2, secondo comma, dell’allegato I al documento VI/5330/97,
intitolato «Conseguenze finanziarie delle indagini svolte al di fuori del
programma per la liquidazione dei conti», l’obiettivo del controllo dei sistemi
consiste nell’ottenere una garanzia ragionevole che le spese siano state
onorate e le imposte percepite conformemente alle norme del diritto
dell’Unione. Inoltre, come è stato precisato nello stesso punto, occorre
assicurarsi, quanto alle entrate, che esse non siano oltremodo sottostimate.
106 In
secondo luogo, a torto la Repubblica italiana sostiene che, diversamente che
per le spese, nessun atto dell’Unione precisi le modalità o il grado di
importanza dei controlli sulle entrate. Infatti, risulta dall’allegato II al
documento VI/5330/97, intitolato «Conseguenze finanziarie nell’ambito della
liquidazione dei conti del FEAOG [sezione “Garanzia”] delle insufficienze nei
controlli eseguiti dagli Stati membri», di cui ai precedenti punti 29 e 30, che
la Commissione ha ivi esposto in maniera dettagliata, da un lato, i principali
elementi da prendere in considerazione per la valutazione del rischio di
perdite per i fondi dell’Unione, onde determinare se sia necessaria una
rettifica finanziaria, e, dall’altro, le aliquote di rettifica finanziaria
forfettarie applicabili in funzione della gravità delle irregolarità
constatate, e ciò in particolare distinguendo due categorie di controlli: i
controlli essenziali e quelli complementari. Ebbene, è giocoforza constatare
che né gli elementi da prendere in considerazione per valutare la gravità dei
rischi di perdita né la definizione accolta in detto allegato di ciascuna delle
due categorie di controlli consentono di concludere che essi si applichino solo
alle irregolarità relative alle spese sostenute e non anche alle entrate con
destinazione specifica. Infatti, è indicato che i controlli essenziali sono «le
verifiche amministrative e materiali di elementi sostanziali, in particolare
(...) il quantitativo e [le] condizioni qualitative compreso il rispetto dei
termini» e che «vengono eseguiti in loco e mediante controlli incrociati
rispetto a dati indipendenti».
107 Nella
fattispecie, è sufficiente ricordare che le irregolarità rilevate dalla
Commissione concernono la realizzazione, da parte delle autorità nazionali,
fuori dai termini impartiti, delle verifiche amministrative e materiali di
elementi sostanziali, ossia i quantitativi di latte prodotto, per stabilire se
andasse applicato il prelievo forfettario.
108 Pertanto,
da una parte, quanto alle irregolarità in parola concernenti la realizzazione
dei controlli in loco fuori dai termini impartiti, esse interessavano controlli
essenziali, quali definiti nel documento VI/5330/97. Dall’altra, riguardo alla
categoria dei controlli interessata, la Commissione era, conformemente agli
orientamenti esposti in detto documento e ricordate nel precedente punto 30,
legittimata ad applicare un’aliquota di rettifica finanziaria forfettaria del 5
o del 10%. Di conseguenza, a buon diritto la Commissione si è riferita agli
orientamenti esposti nel documento VI/5330/97 per determinare una rettifica
finanziaria forfettaria per irregolarità come quelle di specie, vertenti sulla
riscossione del prelievo supplementare, cioè un’entrata con destinazione
specifica.
109 Alla
luce delle considerazioni sopra esposte, per quanto concerne le campagne
2004/2005 e 2005/2006, a torto la Repubblica italiana sostiene, nell’ambito
della prima censura, che la Commissione non potesse, in assenza di un
fondamento giuridico, applicare una rettifica finanziaria forfettaria in caso
di irregolarità dei controlli su entrate con destinazione specifica, quali
quelle di cui trattasi nella fattispecie.
– Quanto
alla campagna 2006/2007
110 Per
quanto concerne la campagna 2006/2007, trovano applicazione il regolamento
n. 1605/2002, quale in vigore fino al 1° maggio 2007, poi quale
modificato e applicabile a partire dal 1° maggio 2007, nonché i
regolamenti nn. 1290/2005, 885/2006, 1788/2003 e 595/2004. Si deve
nuovamente esaminare se la Commissione disponesse di un fondamento giuridico
per applicare, da un lato, rettifiche finanziarie in caso di irregolarità
nell’attuazione di un regime di entrate con destinazione specifica e,
dall’altro, in presenza di tali irregolarità, una rettifica finanziaria
forfettaria.
111 Per
prima cosa, quanto alla competenza riconosciuta alla Commissione per applicare
rettifiche finanziarie in caso di irregolarità nell’attuazione di un regime di
entrate con destinazione specifica, in primo luogo occorre rinviare alla
motivazione esposta nel precedente punto 96, con riferimento alle disposizioni
tanto dell’articolo 274 CE quanto dell’articolo 53 del regolamento
n. 1605/2002, quale applicabile fino al 1° maggio 2007. In merito
alle disposizioni dell’articolo 53 di quest’ultimo regolamento, quale
modificato e applicabile a partire dal 1° maggio 2007, citate nel
precedente punto 2, esse prevedono di nuovo che la Commissione esegua il
bilancio, conformemente alle disposizioni degli articoli da 53 bis a 53
quinquies, secondo tre modalità di gestione, fra le quali la gestione concorrente.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 53 ter, paragrafi 2 e 4, del
regolamento n. 1605/2002 quale modificato, citate nel precedente punto 3,
quando la Commissione esegue il bilancio in gestione concorrente, al fine di
garantire un’utilizzazione dei fondi conforme alla normativa applicabile, gli
Stati membri adottano tutte le misure necessarie per salvaguardare gli
interessi finanziari dell’Unione e, a tale titolo, devono inter alia recuperare
i fondi persi a seguito di irregolarità o di errori. È aggiunto, al paragrafo 4
del medesimo articolo, che, per assicurarsi dell’impiego dei fondi, la
Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di
rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale
nell’esecuzione del bilancio.
112 In
secondo luogo, quanto al finanziamento della PAC e in particolare del FEAOG,
anzitutto, come risulta dal considerando 2 del regolamento n. 1290/2005,
il bilancio dell’Unione finanzia le spese della PAC segnatamente con tale
fondo. Inoltre, sempre a termini di detto considerando, tale finanziamento
delle spese della PAC è realizzato o nel contesto della gestione centralizzata
o in quello della gestione concorrente tra Stati membri e Comunità,
conformemente all’articolo 53 del regolamento n. 1605/2002.
113 In
forza, poi, del considerando 29 del regolamento n. 1290/2005:
«Per permettere che i fondi possano essere riutilizzati
nel quadro del FEAGA (…), occorrerebbe precisare la destinazione delle somme
recuperate dagli Stati membri nell’ambito della verifica di conformità e delle
procedure poste in essere in seguito all’accertamento di irregolarità o
negligenze, così come per i prelievi supplementari nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari».
114 Infine,
a tale titolo, l’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
n. 1290/2005 così dispone:
«1. Sono considerate entrate con destinazione specifica,
ai sensi dell’articolo 18 del regolamento [n. 1605/2002]:
(…)
b) gli importi
riscossi o recuperati in applicazione del regolamento [n. 1788/2003] (…)».
115 In
terzo luogo, quanto alla liquidazione dei conti del FEAOG, e come fa valere la
Commissione, sulla base delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 5, del
regolamento n. 885/2006, tale articolo, che fissa le regole applicabili
alla verifica di conformità e riconosce alla Commissione, al paragrafo 3,
secondo comma, la competenza ad adottare una decisione ai sensi dell’articolo
31 del regolamento n. 1290/2005, si applica mutatis mutandis alle entrate
con destinazione specifica, in conformità all’articolo 34 del medesimo
regolamento.
116 Peraltro,
occorre ricordare che, al punto E, intitolato «Procedure in caso di debiti»,
dell’allegato I al regolamento n. 885/2006, intitolato «Criteri per il
riconoscimento [di un organismo pagatore]», è stabilito quanto segue:
«Tutti i criteri di cui ai punti da A) a D) si
applicano, mutatis mutandis, ai prelievi (…) che l’organismo pagatore è tenuto
a riscuotere per conto del FEAGA (…)».
117 In
quarto luogo, quanto al prelievo supplementare, siccome alla campagna 2006/2007
si applicano le disposizioni dei regolamenti nn. 1788/2003 e 595/2004,
occorre rinviare ai motivi esposti nel precedente punto 99.
118 Alla
luce della normativa illustrata nei precedenti punti da 111 a 117, nonché, per
analogia, delle tre constatazioni dedotte ai punti da 101 a 103, per quanto
concerne la campagna 2006/2007 si deve constatare che la Commissione disponeva,
ai sensi delle disposizioni del Trattato riportate nel precedente punto 96,
dell’articolo 53 ter, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1605/2002,
applicabili a partire dal 1° maggio 2007, e dell’articolo 34 del
regolamento n. 1290/2005, di un fondamento giuridico per controllare e
applicare una rettifica finanziaria in caso di irregolarità, come quelle di
specie, attinenti ai controlli sulla riscossione del prelievo supplementare,
che è un’entrata con destinazione specifica.
119 Per
seconda cosa, quanto alla competenza riconosciuta alla Commissione per
applicare rettifiche finanziarie forfettarie, come risulta dalla motivazione
illustrata nei precedenti punti da 105 a 108, quest’ultima era in diritto di
attenersi agli orientamenti esposti nel documento VI/5330/97, che si applica
alla campagna 2006/2007, per determinare una correzione finanziaria forfettaria
per irregolarità come quelle di specie, vertenti sulla riscossione del prelievo
supplementare.
120 Alla
luce delle considerazioni sopra esposte, per quanto concerne la campagna
2006/2007, a torto la Repubblica italiana sostiene, nell’ambito della prima
censura, che la Commissione non potesse, in assenza di un fondamento giuridico,
applicare una correzione finanziaria forfettaria in caso di irregolarità dei
controlli su entrate con destinazione specifica, quali quelle di cui trattasi
nella fattispecie.
121 Prima
di trarre le conclusioni finali quanto alla fondatezza del primo argomento
addotto a sostegno del terzo motivo, si deve rilevare che le conclusioni tratte
nei precedenti punti 109 e 120 sono corroborate, a termini di un ragionamento
per analogia, dalla giurisprudenza della Corte.
122 Infatti,
nella sentenza Paesi Bassi/Commissione, citata nel precedente punto 80, la
Corte si è pronunciata sull’applicazione delle disposizioni del regolamento
n. 729/70 a una procedura di liquidazione dei conti del FEAOG concernente
imposte da percepire negli Stati membri, segnatamente il prelievo di
corresponsabilità nel settore dei cereali, quale menzionato all’articolo 4,
paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei
cereali (GU L 281, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE)
n. 1579/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986 (GU L 139,
pag. 29).
123 A
tal riguardo, dapprima la Corte, nella sentenza Paesi Bassi/Commissione, citata
nel precedente punto 80 (punto 22), ha ricordato che il prelievo di
corresponsabilità nel settore dei cereali faceva parte degli interventi volti a
regolarizzare i mercati agricoli ed era destinato al finanziamento delle spese
nel settore dei cereali. Essa ha peraltro rilevato che risultava dal combinato
disposto dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo
1, del regolamento n. 729/70 che gli interventi destinati alla
regolarizzazione dei mercati agricoli rientravano nel suo ambito di
applicazione.
124 Dopodiché,
nella medesima sentenza Paesi Bassi/Commissione, citata nel precedente punto 80
(punto 23), la Corte ha rilevato che né il preambolo né le disposizioni del
regolamento n. 729/70 prevedevano procedure diverse di liquidazione dei
conti a seconda che si trattasse di spese finanziabili da parte del FEAOG o di
versamenti che quest’ultimo doveva riscuotere. Al contrario, essa ha considerato
che l’articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento n. 729/70
mostrasse chiaramente che tale regolamento copriva tutte le operazioni
finanziate dalla sezione «Garanzia» del FEAOG, compresi gli interventi
destinati a regolarizzare i mercati, tra i quali il prelievo di
corresponsabilità.
125 Nella
fattispecie, si deve rilevare anzitutto che l’articolo 22 del regolamento
n. 1788/2003, che disciplina il prelievo supplementare a carico dei
produttori di latte e di altri latticini, contiene disposizioni simili a quelle
dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 2727/75. Detto articolo,
infatti, stabilisce che il prelievo è considerato parte degli interventi intesi
a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese
del settore del latte.
126 Come
risulta, poi, dalle tabelle di corrispondenza allegate ai regolamenti
nn. 1258/1999 e 1290/2005, le disposizioni, da un lato, dell’articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1258/1999
e, dall’altro, dell’articolo 3 del regolamento n. 1290/2005 corrispondono,
quanto meno in sostanza, a quelle dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e
dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 729/70.
127 Infine,
come risulta altresì dai precedenti punti 7 e 13, le disposizioni dell’articolo
6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1258/1999 e dell’articolo
8, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento n. 1290/2005
corrispondono, quanto meno in sostanza, a quelle dell’articolo 5, paragrafo 1,
ultimo comma, del regolamento n. 729/70.
128 Alla
luce delle constatazioni testé esposte ai punti da 125 a 127, si deve
considerare che nella fattispecie devono valere motivi simili a quelli esposti
nella sentenza Paesi Bassi/Commissione, citata nel precedente punto 80 (punti
22 e 23). Pertanto, occorre constatare che le disposizioni dei regolamenti
nn. 1258/1999 e 1290/2005, relative alla liquidazione dei conti
rispettivamente del FEAOG o del FEOGA, si applicano sia alle spese sostenute che
alle entrate con destinazione specifica.
129 Tutto
ciò considerato, soprattutto le conclusioni tratte supra ai punti 109 e 120,
occorre respingere il primo argomento in quanto infondato.
Sul secondo argomento, vertente sul fatto che
la Commissione non avrebbe valutato l’importo di un eventuale superamento prima
di applicare a detto importo un’aliquota di rettifica finanziaria forfettaria
130 Quanto
al secondo argomento, a termini del quale la Repubblica italiana contesta alla
Commissione, riguardo al rischio di perdita per il Fondo risultante dalla
mancata percezione di un’entrata con destinazione specifica, di non aver
determinato, in un primo tempo, l’entità di un eventuale superamento prima di
applicare, in un secondo tempo, ai fini del calcolo di detta perdita, a causa
di tale superamento, al prelievo dovuto in teoria, le aliquote di rettifica
finanziaria forfettarie previste nel documento VI/5330/97, occorre rilevare
quanto segue.
131 In
primo luogo, erroneamente la Repubblica italiana allega, al fine di contestare
la legittimità della decisione impugnata, da un lato, che «[l]’anomalia è
costituita dal fatto che le suddette percentuali vengono applicate all’importo
di prelievo teorico che si otterrebbe assoggettando a prelievo tutta la
produzione di latte realizzata nei rispettivi anni» e, dall’altro, che
arbitrariamente la «Commissione ha (...) utilizzato le percentuali di rettifica
finanziaria per stimare il possibile superamento della quota e il conseguente
prelievo, cumulandolo al superamento della quota di produzione nazionale e
scorporandolo per riattribuirlo alle singole regioni assoggettate ai controlli
per la chiusura conti».
132 Infatti,
come risulta chiaramente, da un lato, dai dati riportati nella lettera della
Commissione del 24 marzo 2010, concernente le modalità di calcolo della
rettifica finanziaria, che si articolano nelle tre tappe descritte nel
precedente punto 37, e, dall’altro, dai termini della relazione di sintesi,
quali riferiti nei precedenti punti 40 e 41, la Commissione non ha,
contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, applicato le aliquote
di rettifica finanziaria forfettarie né all’importo del prelievo teorico né, al
tempo stesso, per stimare il possibile superamento e calcolare il conseguente
prelievo. Dette aliquote sono state applicate soltanto per calcolare, in
mancanza di dati attendibili circa le irregolarità di controllo rilevate, il
quantitativo teorico di latte prodotto in ciascuna regione interessata dalle
irregolarità riscontrate nel corso delle campagne in questione.
133 In
secondo luogo, come ricorda la Repubblica italiana, risulta dagli orientamenti
esposti nel documento VI/5330/97 che «possono essere applicate rettifiche
finanziarie all’importo della spesa a rischio». Di conseguenza, le aliquote di
rettifica previste in detto documento si applicano al fatto direttamente
all’origine del rischio di perdite corso dal Fondo.
134 Nel
caso delle spese, il fatto direttamente all’origine del rischio di perdite
corso dal Fondo risiede in una possibile sopravvalutazione del loro importo; è
dunque a quest’ultimo che è applicata l’aliquota di rettifica prevista dal
documento VI/5330/97.
135 Per
contro, ove si tratti di un’entrata con destinazione specifica, quale quella
oggetto della presente controversia, come risulta dalla giurisprudenza citata
nel precedente punto 65, il fatto direttamente all’origine del rischio di
perdite corso dal Fondo risiede in una possibile sottostima, da parte degli
acquirenti o dei produttori, del quantitativo di latte prodotto, per evitare di
pagare un prelievo supplementare. Infatti, in un caso come quello di specie, in
mancanza di dati attendibili circa il quantitativo di latte prodotto, né lo
Stato membro, incaricato di riscuotere il prelievo supplementare, né la Commissione,
incaricata di eseguire il bilancio, possono determinare oggettivamente detto
quantitativo. Di conseguenza, non essendo in condizione di controllare se la
quota nazionale consentita sia stata superata, essi non sono neppure in
condizione di valutare se debba essere riscosso un prelievo supplementare e, se
sì, di calcolarlo. Discende da quanto sopra che è a causa di un rischio di
sottodichiarazione del quantitativo di latte prodotto che il Fondo è stato
dunque esposto al rischio di perdita di introiti.
136 Nel
caso specifico, da un lato, conformemente agli orientamenti esposti nel
documento VI/5330/97, la Commissione, non essendo in condizione di quantificare
il rischio corso dal Fondo, ben poteva applicare un’aliquota di rettifica finanziaria
forfettaria e, dall’altro, come si è già osservato in sede di esame del primo
motivo (v. supra, punto 66), le irregolarità constatate nella fattispecie hanno
inevitabilmente pregiudicato l’attendibilità e l’efficacia dei controlli volti
precisamente a determinare il quantitativo di latte prodotto e, pertanto, a
controllare se la quota nazionale concessa alla Repubblica italiana fosse stata
superata. Irregolarità del genere esponevano il Fondo ad un reale rischio di
perdite.
137 Alla
luce delle considerazioni che precedono, da un lato, siccome la Commissione era
nell’impossibilità di determinare oggettivamente il quantitativo di latte
prodotto e, pertanto, di accertare il superamento o meno della quota nazionale
consentita alla Repubblica italiana, solo il ricorso ad una rettifica
finanziaria forfettaria consentiva di valutare il danno eventualmente subito
dal Fondo. Dall’altro, a buon diritto, onde valutare tale danno, la Commissione
ha, in un primo momento, per correggere il rischio di sottodichiarazione del
volume di latte prodotto, applicato all’importo dei quantitativi di latte
dichiarati le aliquote di rettifica finanziaria forfettaria prestabilite.
138 Ne
deriva che il secondo argomento deve essere respinto in quanto infondato.
139 In
conclusione, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
4. Sul quarto motivo,
vertente, da un lato, su una violazione dell’obbligo di motivazione ovvero su
una carenza di motivazione e, dall’altro, su una violazione delle disposizioni
del documento AGRI/60637/2006
a) Argomenti delle parti
140 Innanzitutto,
la Repubblica italiana sostiene, basandosi segnatamente sulle conclusioni
dell’organo di conciliazione nella relazione finale, concernenti la regione
Lazio, che la motivazione delle aliquote di rettifica applicate, in caso di
reiterazione delle irregolarità constatate, è insufficiente.
141 Secondariamente,
la Repubblica italiana ritiene che la rettifica applicata dalla Commissione non
sia conforme alle disposizioni del documento AGRI/60637/2006. Infatti, siccome
nell’ambito del regime quote latte non sarebbe mai stata adottata una
definizione delle nozioni di controllo essenziale e di controllo
secondario/ausiliario, la Commissione non potrebbe considerare che le
irregolarità constatate nella fattispecie vertessero su controlli essenziali.
142 Infine,
dato che la campagna 2003/2004 non ha comportato l’applicazione di una
rettifica finanziaria, la Commissione non avrebbe potuto applicare la regola
della reiterazione per le rettifiche finanziarie riferite alle campagne
2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. Pertanto, l’aliquota di rettifica finanziaria
forfettaria applicata a titolo della campagna 2004/2005, nella regione Lazio,
avrebbe dovuto essere del 3%.
143 La
Commissione contesta gli argomenti esposti dalla Repubblica italiana a sostegno
del quarto motivo.
b) Giudizio del
Tribunale
144 Con
la prima censura la Repubblica italiana, rinviando segnatamente alle
conclusioni della Corte dei conti nella relazione speciale n. 7/2010, contesta
alla Commissione di non aver sufficientemente motivato la decisione impugnata
nella parte in cui ha applicato una maggiorazione, sulla base del documento
AGRI/60637/2006, a titolo di reiterazione delle irregolarità rilevate nella
decisione impugnata.
145 Va
ricordato al riguardo che la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE
deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito
dall’istituzione da cui promana l’atto, onde consentire agli interessati di
conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice dell’Unione di
esercitare il proprio controllo (v. sentenze della Corte del 14 luglio 2005,
Paesi Bassi/Commissione, C‑26/00, Racc. pag. I‑6527, punto 113, e del
Tribunale del 19 giugno 2009, Qualcomm/Commissione, T‑48/04,
Racc. pag. II‑2029, punto 174 e la giurisprudenza citata).
146 Inoltre,
secondo una giurisprudenza consolidata, nel particolare contesto
dell’elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la
motivazione di una decisione deve essere considerata sufficiente qualora lo
Stato destinatario sia stato strettamente associato nel processo di
elaborazione di tale decisione e abbia conosciuto i motivi per i quali la
Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG l’importo controverso
(sentenze della Corte del 20 settembre 2001, Belgio/Commissione, C‑263/98,
Racc. pag. I‑6063, punto 98, e del 9 settembre 2004,
Grecia/Commissione, C‑332/01, Racc. pag. I‑7699, punto 67; sentenza
del Tribunale del 30 settembre 2009, Paesi Bassi/Commissione, T‑55/07, non
pubblicata nella Raccolta, punto 125). Tale giurisprudenza è applicabile per
analogia a decisioni che dispongono rettifiche finanziarie per irregolarità dei
controlli relativi ad entrate con destinazione specifica.
147 Nella
fattispecie, anzitutto, emerge dalla relazione di sintesi che la Commissione ha
ivi esposto in maniera chiara e inequivocabile le ragioni per le quali essa
aveva ritenuto, riguardo alla reiterazione delle irregolarità rilevate nei
controlli effettuati nel corso delle campagne di cui trattasi rispetto a quelle
rilevate nella sua decisione 2008/582/CE, dell’8 luglio 2008, che esclude dal
finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri
nell’ambito del [FEAOG], sezione Garanzia, e nell’ambito del [FEAGA] (GU
L 186, pag. 39), concernenti la campagna 2002/2003 in Italia, vi
fosse motivo, sulla base del documento AGRI/60637/2006, di maggiorare la
rettifica finanziaria forfettaria applicata nella decisione impugnata per gli
esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007. Più precisamente, la Commissione ha
ricordato che, a seguito di un’indagine condotta in Italia nel 2004, designata
con il codice LA/2004/01 IT, essa aveva già constatato irregolarità,
segnatamente l’inosservanza dei termini, nei controlli effettuati dalle
autorità nazionali concernenti la campagna 2002/2003 nelle regioni Puglia,
Trentino Alto Adige, Abruzzi e Lazio. Irregolarità erano state di nuovo
rilevate in alcune di dette regioni, nel corso delle indagini denominate
LA/2006/08/IT e LA/2008/001/IT, sicché la Commissione ha deciso, nei loro
confronti, di applicare la regola della reiterazione.
148 Dopodiché,
si deve rilevare che, per tutta la durata del procedimento amministrativo
relativo alla presente controversia, la Commissione ha richiamato più volte
l’attenzione della Repubblica italiana sulla reiterazione delle irregolarità
rilevate, segnatamente riguardo alle conclusioni tratte in esito alle indagini
LA/2004/01/IT e LA/2006/08/IT e, di conseguenza, sulla possibilità di
maggiorare la rettifica finanziaria forfettaria applicata, conformemente alle
disposizioni del documento AGRI/60637/2006. Ciò risulta in particolare dalla
lettera n. 20272 della Commissione, del 20 agosto 2008, concernente
l’indagine LA/2008/001/IT, indirizzata alla Repubblica italiana, conformemente
all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 885/06. Tale è il caso
pure del punto 1.4, secondo e terzo comma, del verbale della riunione
bilaterale del 15 gennaio 2009. Parimenti, nella lettera del 24 marzo 2010, la
Commissione, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento, ha
formalmente comunicato alla Repubblica italiana le conseguenze finanziarie che
intendeva trarre riguardo alle irregolarità constatate. Al punto 1.2, penultimo
comma, e al punto 2.3 della medesima lettera la Commissione ha dato atto della
reiterazione delle irregolarità rilevate e, di conseguenza, ha maggiorato la
rettifica finanziaria forfettaria applicata, conformemente alle disposizioni
del documento AGRI/60637/2006.
149 Tutto
ciò considerato, atteso che la Repubblica italiana è stata strettamente
associata nel processo di elaborazione della decisione impugnata, si deve
considerare che, alla luce della giurisprudenza citata nel precedente punto
146, essa conosceva le ragioni per le quali la Commissione ha applicato una
maggiorazione sulla base del documento AGRI/60637/2006. Pertanto la prima
censura, vertente sull’assenza ovvero su una carenza di motivazione, deve
essere respinta in quanto infondata.
150 Tuttavia,
dalla seconda e dalla terza censura esposte a sostegno del quarto motivo emerge
che la Repubblica italiana contesta anche la fondatezza dei motivi avanzati.
151 Quanto
alla seconda censura, la Repubblica italiana sostiene che, mancando una
definizione della nozione di controlli essenziali nel documento
AGRI/60637/2006, la Commissione non poteva maggiorare la rettifica finanziaria
alla luce delle disposizioni di detto documento.
152 Al
riguardo, occorre ricordare che il documento VI/5330/97, il quale, com’è stato
osservato nel precedente punto 119, si applica sia alle irregolarità vertenti
sulle spese sostenute che a quelle vertenti sulle entrate con destinazione
specifica, prevede quanto segue:
«I controlli essenziali, ossia le verifiche
amministrative e materiali di elementi sostanziali, in particolare l’esistenza
dell’oggetto della domanda di pagamento, il quantitativo e condizioni
qualitative compreso il rispetto dei termini, le condizioni di raccolta, il
periodo di magazzinaggio, ecc. Tali controlli vengono eseguiti in loco e
mediante controlli incrociati rispetto a dati indipendenti quali i registri
fondiari».
153 Ebbene,
il documento AGRI/60637/2006 ha come oggetto espresso di determinare le
condizioni in cui, nell’ambito della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione
«Garanzia», si deve maggiorare la rettifica finanziaria forfettaria applicata,
a titolo del documento VI/5330/97, in caso di reiterazione dell’insufficienza
dei sistemi di controllo. Per questo motivo si deve considerare che è sulla
scorta della definizione della nozione di controlli essenziali offerta in detto
documento che occorre applicare le disposizioni del documento AGRI/60637/2006.
Di conseguenza, la seconda censura, esposta a sostegno del quarto motivo, deve
essere respinta in quanto infondata.
154 Quanto
alla terza censura, la Repubblica italiana sostiene che, siccome la campagna
2003/2004 non aveva dato luogo all’applicazione di una rettifica finanziaria,
la Commissione non poteva, rispetto alle irregolarità rilevate nelle campagne
successive, applicare la regola della reiterazione e, pertanto, maggiorare la
rettifica finanziaria applicata per queste ultime.
155 Al
riguardo, anzitutto, si deve osservare che la Repubblica italiana non contesta
che le irregolarità riscontrate dalla Commissione, da un lato, nella decisione
2008/582, quanto alla campagna 2002/2003, e, dall’altro, nella decisione
impugnata, quanto alle campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, siano simili,
riguardino il medesimo settore (quello del latte), siano imputabili al medesimo
Stato membro, interessino la medesima regione, cioè il Lazio, e siano state
considerate determinanti per l’applicazione dell’aliquota di rettifica oggetto
della maggiorazione.
156 Per
contro, essa sostiene che, siccome la campagna 2003/2004 non ha dato luogo,
stante la regola dei 24 mesi, sancita all’articolo 7 del regolamento
n. 1258/1999 e ripresa all’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento
n. 1290/2005, all’applicazione di una rettifica finanziaria, la
Commissione non poteva applicare la regola della reiterazione per le rettifiche
finanziarie relative alle campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
157 Detto
argomento non può essere condiviso. Infatti, a termini del paragrafo 2 del
documento AGRI/60637/2006, citato nel precedente punto 33, la regola della
reiterazione si applica quando le irregolarità constatate nel corso di una
campagna persistono «[in] un periodo posteriore a quello già rettificato». Si
ricava da tale formulazione testuale che l’uso, sia nella lingua italiana
(lingua di procedura della presente causa) che in quella francese,
dell’articolo indeterminativo, anziché di quello determinativo, dinanzi a
«periodo posteriore a quello già rettificato» consente di interpretare detti
termini nel senso che la persistenza delle irregolarità non deve
necessariamente essere constatata nell’anno immediatamente successivo a quello
durante il quale è stata applicata la prima rettifica finanziaria. Del resto,
se si accogliesse l’interpretazione restrittiva proposta dalla Repubblica italiana,
la Commissione dovrebbe procedere tutti gli anni a controlli per maggiorare
eventualmente la rettifica finanziaria sulla base del documento
AGRI/60637/2006.
158 In
conclusione, si deve respingere il quarto motivo come infondato e, a tal punto,
l’intero ricorso.
Sulle spese
159 Ai
sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la
Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve
essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è
respinto.
2) La Repubblica
italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione
europea.
Martins Ribeiro
|
Gervasoni
|
Madise
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 dicembre
2014.
Firme
Indice
Contesto normativo generale
A – Disposizioni rilevanti del regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale dell’Unione europea
B – Regolamentazione generale del finanziamento della
politica agricola comune
C – Regolamentazione del settore del latte e dei latticini
D – Linee guida della Commissione
Fatti
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
A – Sulla ricevibilità della censura di sviamento di potere
allegata nel contesto del primo e del terzo motivo
B – Nel merito
1. Sul primo motivo, vertente sulla violazione
dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006 e degli orientamenti esposti
nel documento VI/5330/97 che deriverebbe dall’applicazione di una rettifica
finanziaria
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
2. Sul secondo motivo, vertente su una violazione degli
articoli 21 e 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 595/2004
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
3. Sul terzo motivo, vertente sull’assenza di un fondamento
giuridico per applicare una correzione finanziaria forfettaria e, pertanto, su
una violazione dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006, degli
orientamenti esposti nel documento VI/5330/97 e del principio di
proporzionalità
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
Sul primo argomento, vertente, in sostanza, sull’assenza di un
fondamento giuridico per applicare una correzione finanziaria forfettaria in caso
di irregolarità di controllo su entrate con destinazione specifica
– Quanto alle campagne 2004/2005 e 2005/2006
– Quanto alla campagna 2006/2007
Sul secondo argomento, vertente sul fatto che la Commissione non
avrebbe valutato l’importo di un eventuale superamento prima di applicare a
detto importo un’aliquota di rettifica finanziaria forfettaria
4. Sul quarto motivo, vertente, da un lato, su una
violazione dell’obbligo di motivazione ovvero su una carenza di motivazione e,
dall’altro, su una violazione delle disposizioni del documento AGRI/60637/2006
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
Sulle spese